Corte costituzionale

Sentenza n. 329/2007

Corte cost., sent. 27 luglio 2007, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
329/2007
Data di deposito
27 luglio 2007
Data di decisione
11 luglio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:329

Norme oggetto del giudizio

  • art. 128, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994
  • art. 402, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Parametri

Massime

Massima n. 31660

L'oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata. Pertanto, è inammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio alle successive norme che ripropongono lo stesso precetto, prospettata dalla parte privata costituita. - Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio incidentale unicamente ad opera dall'ordinanza di rimessione, v., citata, la sentenza n. 220/2007.

Massima n. 31661

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 128, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d ), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego. Tale preclusione, che colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione alcuna, tutti i comportamenti rientranti nell'aera della decadenza dall'impiego, non è infatti conforme al principio, che è alla base della razionalità che domina il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione. Restano assorbite le altre censure relative agli artt. 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. - Sul principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione v., citate, le sentenze, n. 270/1986 e n. 16/1991. - Sul potere della pubblica amministrazione di valutare, ai fini dell'ammissione a concorso pubblico, la riabilitazione del candidato, v., citata, la sentenza n. 408/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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