Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2007
Corte cost., sent. 19 giugno 2007, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2007
- Data di deposito
- 19 giugno 2007
- Data di decisione
- 6 giugno 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31421
E' inammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale incidentale di soggetti ricorrenti in giudizi amministrativi analoghi a quelli a quibus . E' infatti principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a quello principale. - Sentenza citata n. 190/2006.
Massima n. 31422
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 è inammissibile la censura prospettata in riferimento all'art. 34 Cost. dalle parti costituite nel giudizio a quo , non potendo le parti invocare parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal giudice rimettente.
Massima n. 31423
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 33, quarto comma, 41, 76 e 118 della Costituzione, va respinta la richiesta, formulata dalle parti private costituite e dai terzi intervenuti, ferma restando la necessità di una pronuncia sulla disposizione impugnata, di trasferire la questione di costituzionalità anche sulla disposizione dell'art. 4, comma 9, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, che oggi contiene la disciplina della materia in contestazione a seguito della modifica operata, successivamente alle ordinanze di rimessione, dall'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la quale ha contemporaneamente abrogato (art. 3, comma 3, lettera b ), il censurato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Infatti, indipendentemente dalla portata della nuova disposizione, le sopravvenute vicende normative non incidono sul giudizio di costituzionalità, atteso che il giudice a quo deve applicare la norma censurata, rilevante temporalmente.
Massima n. 31424
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, disponendo che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata soltanto presso gli istituti statali e non anche presso gli istituti paritari, prevede per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie una deroga al principio dell'equipollenza del trattamento degli alunni nelle scuole parastatali e statali che non è irragionevole. Essa infatti: a) si collega all'esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost., così prevenendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato; b) risponde anche alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la domanda eccedente il limite sopra citato, atteso che le scuole statali - presso le quali esistono oramai tutti i precorsi formativi - sono più numerose e diffuse di quelle paritarie. - Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere cautele idonee ad evitare di favorire, nella varietà di istituzioni scolastiche non statali, attività di «recupero anni scolastici» cfr. ordinanza n. 423/2002.
Massima n. 31564
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, disponendo che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata soltanto presso gli istituti statali e non anche presso gli istituti paritari, violerebbe il principio del trattamento scolastico equipollente tra gli alunni delle suole non statali e quelli delle scuole statali, inteso nel senso che esso non si arresta al mero riconoscimento del titolo di studio rilasciato dalla scuola paritaria, ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore rispetto a quella della scuola statale. Infatti, indipendentemente dalla riconducibilità del caso in esame all'art. 33, quarto comma, Cost. nella parte in cui prevede, per gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità, un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, la deroga per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie è circoscritta. Essa concerne la sola ipotesi in cui la domanda dei privatisti assuma tale rilievo quantitativo da non poter essere soddisfatta mediante l'ordinaria ripartizione tra le commissioni d'esame esistenti presso le scuole paritarie e statali.
Massima n. 31565
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 76 e 118 della Costituzione, in quanto tutte le censure presuppongono l'esistenza della discriminazione tra scuole paritarie e statali rispetto al trattamento dei candidati esterni agli esami di maturità, la quale è stata esclusa nell'esaminare le censure formulate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 31566
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con il principio direttivo di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, in base al quale i valori-obiettivo prefissati sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie. Infatti, l'art. 76 Cost. è evocato impropriamente, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente le finalità indicate nell'art. 1 della legge delega e non i criteri posti negli articoli successivi, tra i quali l'art. 3 si occupa espressamente degli esami di Stato.
Massima n. 31567
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, in quanto discriminerebbe le scuole paritarie, così offuscandone la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale. Infatti, la libertà dell'iniziativa economica privata dei gestori di scuole paritarie è garantita nei limiti della parità di cui all'art. 33, quarto comma, Cost. e, inoltre, la scuola paritaria non rileva come impresa quando sono in questione le modalità di svolgimento degli esami.
Massima n. 31568
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe un aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà. Infatti, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell'art. 33, quarto comma, Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz'altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne alunno, chieda di svolgerli presso di esse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione, con tutte le ordinanze in epigrafe, e anche in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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