Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2007

Corte cost., sent. 18 giugno 2007, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2007
Data di deposito
18 giugno 2007
Data di decisione
6 giugno 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 357, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 359, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31396

V. titoletto.

Massima n. 31397

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, avente ad oggetto norme della legge finanziaria 2006 istitutive del fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, il richiamo delle norme statutarie e di attuazione, nella sua genericità, deve essere inteso come diretto ad affermare che da esso non derivano alla Regione poteri maggiori di quelli attribuiti alle regioni ordinarie dall'art. 117 Cost.; di qui l'evocazione di tale parametro in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Massima n. 31398

Non è fondata, in relazione allo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e alle relative norme di attuazione, nonché - in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione. Detto fondo, infatti, non riguarda soltanto materie regionali, ma anche materie di esclusiva competenza statale. A tal proposito, è sufficiente rilevare che tra gli obiettivi prioritari del «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) sono previsti «l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese», che rientra nella tutela della concorrenza, e la tutela ambientale, entrambe materie di competenza statale, nonché il rafforzamento dell'istruzione, materia nella quale spetta allo Stato in via esclusiva la determinazione delle norme generali.

Massima n. 31399

E' inammissibile, in relazione agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni riguardo al «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO), sia perché non sostenuta da alcuna motivazione, sia perché la disciplina della formazione del Piano in argomento non è contenuta nella disposizione censurata.

Massima n. 31400

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. La disposizione censurata prevede che il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE «è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario». Orbene, considerato che tra gli obiettivi del Piano ve ne sono alcuni che possono essere perseguiti con interventi in materie di competenza statale e altri in materie per le quali è prevista la competenza, quantomeno concorrente, delle Regioni, quali la crescita e l'occupazione, nonché la tutela della salute, la disposizione censurata omette di prevedere un idoneo modulo concertativo a salvaguardia delle competenze regionali. - Per fattispecie analoghe, v. citate sentenze n. 242, n. 219, n. 50/2005. - Sulla discrezionalità del legislatore a ricercare, in casi analoghi, il mezzo concertativo più idoneo, v. citata sentenza 231/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale concernenti altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;

riuniti i giudizi;

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 357, della medesima legge n. 266 del 2005, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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