Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2007

Corte cost., sent. 8 maggio 2007, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2007
Data di deposito
8 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, legge della Regione Campania n. 5 del 5 agosto 1999
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Campania n. 8 del 12 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 31257

E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale laddove il giudice a quo motivi in maniera non implausibile circa la propria giurisdizione sulla pretesa di fronte a lui azionata e, comunque, quando il difetto di giurisdizione del rimettente non emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi . - In senso analogo, v., citate, sentenze n. 144/2005, n. 179/1999 e n. 98/1997, nonché ordinanza n. 167/1997.

Massima n. 31258

La questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione e riguardante le norme della Regione Campania (artt. 1, comma 3, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 e 17, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5) che prevedono la riapertura con efficacia retroattiva del termine perentorio entro cui la Giunta regionale può provvedere ai conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, è rilevante nel giudizio a quo , in cui si controverte della legittimità del provvedimento di determinazione dei conguagli a saldo negativo a carico di un'azienda municipalizzata di trasporto pubblico locale (nella specie Azienda napoletana mobilità s.p.a.).

Massima n. 31259

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, il quale prevede che il termine entro il quale la Giunta regionale determina l'ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - originariamente fissato, dall'art. 10 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, al 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce - sia differito a tre mesi dalla entrata in vigore della stessa legge n. 5 del 1999. Infatti, disponendo la riapertura retroattiva del termine, il legislatore regionale ha perseguito esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della propria struttura amministrativa, sacrificando, all'esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.), che, a distanza di un periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi. La disposizione è inoltre irragionevole, in quanto è evidente che i dati del conguaglio assolvono anche alla funzione di rendere il servizio del trasporto pubblico locale più efficiente e più rispondente alle esigenze se forniti nell'immediatezza, non certo se affastellati in una richiesta distanziata anche di una decina d'anni dal periodo cui i dati stessi si riferiscono. - Sulla tutela dell'affidamento, v., citate, sentenze n. 282/2005, n. 446/2002, n. 525/2000 , n. 419/2000, n. 416/1999, n. 822/1988.

Massima n. 31260

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, il quale prevede che il termine entro il quale la Giunta regionale determina l'ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - originariamente fissato, dall'art. 10 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, al 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, e differito dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 a tre mesi dalla entrata in vigore di essa - sia ulteriormente differito di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della stessa legge n. 8 del 2004. Infatti, disponendo la riapertura retroattiva del termine, il legislatore regionale ha perseguito esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della propria struttura amministrativa, sacrificando, all'esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.), che, a distanza di un periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi. affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi. La disposizione è inoltre irragionevole, in quanto è evidente che i dati del conguaglio assolvono anche alla funzione di rendere il servizio del trasporto pubblico locale più efficiente e più rispondente alle esigenze se forniti nell'immediatezza, non certo se affastellati in una richiesta distanziata anche di una decina d'anni dal periodo cui i dati stessi si riferiscono. - Sulla tutela dell'affidamento, v., citate, sentenze n. 282/2005, n. 446/2002, n. 525/2000 , n. 419/2000, n. 416/1999, n. 822/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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