Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2007
Corte cost., sent. 27 aprile 2007, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2007
- Data di deposito
- 27 aprile 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 330, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 331, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 332, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 333, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige n. 25
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 120, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 31236
V. titoletto.
Massima n. 31237
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati in quanto, prevedendo l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e la concessione di un assegno, per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni figlio secondo o ulteriore nato o adottato nel 2006,all'esercente la patria potestà appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 50.000, contrasterebbero con l'art. 8, n. 25, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Contrariamente a quanto affermato dalla Provincia autonoma di Bolzano, infatti, le norme in oggetto non rientrano nella materia "assistenza e beneficenza", statutariamente attribuita alle Province autonome, ma, come già affermato in un precedente relativo a disposizioni del tutto analoghe, alla materia "previdenza sociale", di competenza esclusiva statale, dal momento che le provvidenze in esse previste hanno natura temporanea, carattere indennitario e prescindono da ogni situazione di bisogno, disagio o difficoltà economica. - V., in senso analogo, richiamata, sentenza n. 287/2004.
Massima n. 31238
Sono inammissibili per carenza di interesse le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 censurato, in riferimento agli artt. 114, 117, comma quarto, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invaderebbe la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di politiche sociali. Infatti, detta norma si limita a indicare la somma con cui si intende assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e non è, pertanto, idonea a ledere le competenze regionali, potendo tale lesione derivare non dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità così generiche, ma, se mai, dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, relativamente ad altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006);
riunite le cause promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol) ed all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005 sollevate dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, comma quarto, della Costituzione, con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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