Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2007

Corte cost., sent. 26 gennaio 2007, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/2007
Data di deposito
26 gennaio 2007
Data di decisione
10 gennaio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
  • punto B.3 lett. h) Tabella prevista, legge n. 143 del 4 giugno 2004
  • art. 8-nonies, comma 1, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
  • art. 8-nonies, comma 2, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
  • legge n. 186 del 27 luglio 2004
  • art. 1, comma 1, punto B.3 lett. h) Tabella prevista, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
  • legge n. 143 del 4 giugno 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30956

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata per difetto di giurisdizione del rimettente, della questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dell'art. 8- nonies , commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e 113 Cost.. Infatti, il Tribunale ha motivato in modo plausibile in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, e ciò è sufficiente ai fini della ammissibilità. - V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 144/2005 e n. 291/2001.

Massima n. 30957

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, censurato, in riferimento agli artt. 24, 28, 97 e 113 Cost., nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005. Infatti, la predeterminazione nella legge del valore da attribuire ai titoli non viola il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ma, al contrario, lo garantisce, né deresponsabilizza i funzionari, che comunque provvedono a dare attuazione ai criteri legislativi mediante la formazione delle graduatorie. Inoltre, la scelta di disciplinare con legge la valutazione dei titoli non ha incidenza sul diritto di azione e di difesa dei docenti. - Sulla deresponsabilizzazione dei funzionari, v., citate, sentenze n. 142/1998 e n. 463/1997. - Sulla non incidenza sul diritto di difesa v., citata, ordinanza n. 213/2005.

Massima n. 30958

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- nonies , commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, dettando interpretazione autentica del punto B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini dell'attribuzione del punteggio raddoppiato per il servizio prestato in sede scolastica collocata sopra i seicento metri nell'ambito di comune di montagna, prende in considerazione il servizio reso a partire dall'anno scolastico 2003-2004 e, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore del meccanismo premiale. Infatti, la norma, delimitando ad un anno la considerazione del servizio prestato, non incide su situazioni ormai definite e, di conseguenza, non lede il principio di tutela dell'affidamento del cittadino; inoltre, in tema di sperequazioni nell'inserimento in graduatoria permanente, il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella stessa sono mere aspettative, e i concorrenti non possono vantare né un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti, spettando al legislatore stabilire e modificare i criteri di valutazione dei titoli per perseguire interessi generali. - Sul principio di tutela dell'affidamento del cittadino, v., citate, sentenze n. 409/2005, n. 446/2002, n. 822/1988, n. 210/1971. - Sulla natura di mera aspettativa della conservazione del posto in graduatoria v., citata, sentenza n. 168/2004.

Massima n. 30959

E' costituzionalmente illegittimo il paragrafo B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. La norma, prevedendo il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, riconosce il meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico e così contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.: in primo luogo, tale criterio non basta per distinguere la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti, poiché il mero dato orografico, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, non è in grado di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio, mentre, viceversa, il servizio prestato nelle scuole pluriclasse rappresenta idoneo elemento di differenziazione, poiché si ancora all'effettiva gravosità dell'impegno didattico, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni appartenenti a classi diverse. E', inoltre, violato, anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché il maggior punteggio così attribuito prescinde dall'esperienza didattica e, quindi, dai profili di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti. - Sulla inidoneità del solo criterio altimetrico, v., citate, sentenze n. 254/1989 e n. 370/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 28, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania e dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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