Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2007
Corte cost., sent. 26 gennaio 2007, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2007
- Data di deposito
- 26 gennaio 2007
- Data di decisione
- 10 gennaio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
- punto B.3 lett. h) Tabella prevista, legge n. 143 del 4 giugno 2004
- art. 8-nonies, comma 1, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
- art. 8-nonies, comma 2, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
- legge n. 186 del 27 luglio 2004
- art. 1, comma 1, punto B.3 lett. h) Tabella prevista, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
- legge n. 143 del 4 giugno 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30956
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata per difetto di giurisdizione del rimettente, della questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dell'art. 8- nonies , commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e 113 Cost.. Infatti, il Tribunale ha motivato in modo plausibile in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, e ciò è sufficiente ai fini della ammissibilità. - V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 144/2005 e n. 291/2001.
Massima n. 30957
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, censurato, in riferimento agli artt. 24, 28, 97 e 113 Cost., nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005. Infatti, la predeterminazione nella legge del valore da attribuire ai titoli non viola il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ma, al contrario, lo garantisce, né deresponsabilizza i funzionari, che comunque provvedono a dare attuazione ai criteri legislativi mediante la formazione delle graduatorie. Inoltre, la scelta di disciplinare con legge la valutazione dei titoli non ha incidenza sul diritto di azione e di difesa dei docenti. - Sulla deresponsabilizzazione dei funzionari, v., citate, sentenze n. 142/1998 e n. 463/1997. - Sulla non incidenza sul diritto di difesa v., citata, ordinanza n. 213/2005.
Massima n. 30958
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- nonies , commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, dettando interpretazione autentica del punto B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini dell'attribuzione del punteggio raddoppiato per il servizio prestato in sede scolastica collocata sopra i seicento metri nell'ambito di comune di montagna, prende in considerazione il servizio reso a partire dall'anno scolastico 2003-2004 e, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore del meccanismo premiale. Infatti, la norma, delimitando ad un anno la considerazione del servizio prestato, non incide su situazioni ormai definite e, di conseguenza, non lede il principio di tutela dell'affidamento del cittadino; inoltre, in tema di sperequazioni nell'inserimento in graduatoria permanente, il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella stessa sono mere aspettative, e i concorrenti non possono vantare né un diritto alla stabilità della disciplina, né un diritto a sfruttarne i mutamenti, spettando al legislatore stabilire e modificare i criteri di valutazione dei titoli per perseguire interessi generali. - Sul principio di tutela dell'affidamento del cittadino, v., citate, sentenze n. 409/2005, n. 446/2002, n. 822/1988, n. 210/1971. - Sulla natura di mera aspettativa della conservazione del posto in graduatoria v., citata, sentenza n. 168/2004.
Massima n. 30959
E' costituzionalmente illegittimo il paragrafo B.3), lettera h) , della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. La norma, prevedendo il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, riconosce il meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico e così contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost.: in primo luogo, tale criterio non basta per distinguere la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti, poiché il mero dato orografico, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, non è in grado di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio, mentre, viceversa, il servizio prestato nelle scuole pluriclasse rappresenta idoneo elemento di differenziazione, poiché si ancora all'effettiva gravosità dell'impegno didattico, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni appartenenti a classi diverse. E', inoltre, violato, anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché il maggior punteggio così attribuito prescinde dall'esperienza didattica e, quindi, dai profili di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti. - Sulla inidoneità del solo criterio altimetrico, v., citate, sentenze n. 254/1989 e n. 370/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 28, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Catania e dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze