Corte costituzionale
Sentenza n. 104/2007
Corte cost., sent. 23 marzo 2007, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/2007
- Data di deposito
- 23 marzo 2007
- Data di decisione
- 19 marzo 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, comma 4, legge della Regione Lazio n. 1 del 11 novembre 2004
- art. 71, comma 1, legge della Regione Lazio n. 9 del 17 febbraio 2005
- art. 71, comma 3, legge della Regione Lazio n. 9 del 17 febbraio 2005
- art. 71, comma 4, lettera a), legge della Regione Lazio n. 9 del 17 febbraio 2005
- art. 53, comma 2, legge della Regione Lazio n. 1 del 11 novembre 2004
- art. 43, comma 1, legge della Regione Lazio n. 4 del 28 aprile 2006
- art. 43, comma 2, legge della Regione Lazio n. 4 del 28 aprile 2006
- art. 96, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 3, ultimo periodo, Costituzione
- art. 98, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 31166
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) , della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurato in riferimento agli artt. 32, 97, 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, ultimo periodo, Cost., in quanto prevede la decadenza automatica dei componenti degli organi istituzionali degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. Il Consiglio di Stato rimettente, infatti, non è incorso in contraddizione circa la sussistenza della propria giurisdizione, poiché, posto che nel giudizio principale gli interessati hanno impugnato sia la lettera con cui è stato loro comunicata la cessazione dell'incarico di direttore generale, sia gli atti di nomina dei nuovi direttori, il carattere discrezionale della non conferma e delle nuove norme rende non implausibile l'affermazione della propria giurisdizione da parte del rimettente.
Massima n. 31167
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) , della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 32, 97, 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, ultimo periodo, Cost., in quanto prevede la decadenza automatica dei componenti degli organi istituzionali degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti private, non vi è dubbio che le ASL rientrino fra gli "enti pubblici dipendenti" ai cui "componenti degli organi istituzionali" si applica la decadenza automatica regolata dalle disposizioni censurate, dal momento che sono costituite con legge regionale, sono sottoposte al controllo e al potere di indirizzo regionali, i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione, il loro organo di vertice è nominato dal presidente della Regione. - Sulla qualificazione delle ASL da parte della Corte v., citata, sentenza n. 220/2003.
Massima n. 31168
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) , della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 32, 97, 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, ultimo periodo, Cost., in quanto prevede la decadenza automatica dei componenti degli organi istituzionali degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, sono inammissibili gli autonomi motivi di censura proposti, in relazione agli artt. 98 e 117, primo comma, Cost., da alcune parti private, dal momento che queste ultime possono solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal rimettente.
Massima n. 31169
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) , della legge della Regione Lazio 7 febbraio 2005, n. 9 e dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle ASL decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle ASL viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico. La decadenza automatica è collegata ad un evento - il decorso di novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale - che è indipendente dalla relazione tra organo politico e direttori generali di ASL e comporta che il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto d'ufficio e di lavoro con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali: ciò viola l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, che esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie e, in particolare, che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti e rispetti il principio del giusto procedimento, poiché il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura proposti. - Sul principio di imparzialità quale valore essenziale cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici v., citata, sentenza n. 453/1990. - Sul fatto che la selezione dei pubblici funzionari non ammette ingerenze di carattere politico v., citata, sentenza n. 333/1993. - Sull'attribuzione degli incarichi dei diretti collaboratori dell'organo politico intuitu personae v., citata, sentenza n. 233/2006. - Sul fatto che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro dei dirigenti non ha abbandonato le esigenze del perseguimento degli interessi generali v., citata, sentenza n. 275/2001. - Sulla necessità che la cessazione anticipata dall'incarico dei dirigenti avvenga previa valutazione dei risultati conseguiti v., citate, sentenza n. 193/2002 e ordinanza n. 11/2002.
Massima n. 31170
Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurati dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, ultimo periodo, Cost., è ininfluente la rinuncia al ricorso intervenuta nel giudizio dinanzi al TAR del Lazio in cui è stata emessa l'ordinanza impugnata nel giudizio a quo .
Massima n. 31171
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurati in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l) , e terzo, ultimo periodo, Cost., essendo stata formulata in termini ad un tempo congiuntivi e alternativi, senza nesso di subordinazione fra le due prospettazioni e senza individuare la norma ritenuta applicabile nel processo principale.
Massima n. 31172
Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., è ininfluente l'avvenuta rinuncia al ricorso nel giudizio a quo .
Massima n. 31173
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., in quanto il rimettente non svolge argomentazioni persuasive per dimostrare la natura di norma provvedimento della disposizione censurata ed è del tutto normale, nelle vicende di riordino degli enti pubblici, che gli organi straordinari subentrino a quelli ordinari nell'esercizio delle loro funzioni.
Massima n. 31174
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 - ossia diversi da quelli di dirigente generale - già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. Infatti, posto che non si applicano alle Regioni i principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, deve ritenersi che, mentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira ad assicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto è a dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello "non generale", non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali. Inoltre, l'avvicendamento dei titolari degli incarichi dirigenziali non di vertice è fatto dipendere, nella specie, dalla discrezionale volontà del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, senza che sia previsto alcun obbligo di valutazione e di motivazione, in violazione del principio del giusto procedimento. - Sulla inapplicabilità nelle Regioni dei principi della legge statale sul regime dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato v., citata, sentenza n. 233/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, «e/o» dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, sollevata, con riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Consiglio di Stato con l'ordinanza (r.o. n. 237 del 2006) indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», sollevata, con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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