Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/2007

Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
76/2007
Data di deposito
9 marzo 2007
Data di decisione
21 febbraio 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:76

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31089

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2. cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 76 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, si sia pronunciato in ordine all'idoneità della condotta riparatoria dedotta dall'imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del reato ex art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Infatti, non solo nessuna menomazione dell'imparzialità del giudice può essere configurata in relazione a valutazioni, anche di merito, compiute all'interno della medesima fase del procedimento, ma, diversamente opinando, si attribuirebbe all'imputato la potestà di determinare l'incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge. - Sul fatto che valutazioni, anche di merito, compiute all'interno della stessa fase del procedimento non comportano menomazioni dell'imparzialità del giudice v., citate, ordinanze n. 123 e n. 90/2004, n. 370/2000, n. 232/1999, n. 131 e n. 24/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 76 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze