Corte costituzionale
Ordinanza n. 409/2007
Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 409/2007
- Data di deposito
- 30 novembre 2007
- Data di decisione
- 21 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31919
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Questioni analoghe sono già state dichiarate inammissibili in quanto si fondano su premesse interpretative - e precisamente quella che la norma denunciata avrebbe determinato una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto (adeguamento funzionale alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di necessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena) introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e quella che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, ovvero che, pur se abbia mantenuto il pregresso carattere di facoltatività, tale carattere atterrebbe unicamente all'applicazione dell'aumento di pena - che non sono le uniche astrattamente possibili del quadro normativo e quindi i giudici rimettenti non hanno preliminarmente verificato la praticabilità di una soluzione interpretativa peraltro recepita dalla giurisprudenza di legittimità nelle sue più recenti pronunce diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi (o da renderli comunque non rilevanti nei giudizi principali). - V. la citata sentenza n. 192/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate dal Tribunale di Ravenna, dal Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Perugia e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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