Corte costituzionale
Ordinanza n. 389/2007
Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 389/2007
- Data di deposito
- 23 novembre 2007
- Data di decisione
- 19 novembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:389
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31834
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dal giudice a quo - stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione delle conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma sia nell'ambito di procedimenti nei quali il parlamentare è indagato che nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare anche quando quest'ultimo ha acquisito la qualità di membro del Parlamento in data successiva a quella di esecuzione delle operazioni. La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa interpretativa - vale a dire la asserita applicabilità della disciplina di cui agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, anche alle intercettazioni delle conversazioni di persona che acquisisca la qualità di parlamentare solo in epoca successiva all'espletamento del mezzo di ricerca della prova - priva di ogni supporto argomentativo e comunque erronea, sia perché la suddetta interpretazione non trova riscontro nel testo delle norme censurate, le quali utilizzano espressioni che di per sé evocano l'attualità della qualifica del soggetto intercettato al momento della effettuazione delle intercettazioni, sia perché l'impossibilità di estendere la normativa censurata alle intercettazioni di persone ancora prive dello status di parlamentare è stata confermata dalla prassi parlamentare in tema di autorizzazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze