Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2007

Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, bis, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
  • legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31631

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il giudice remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata, atteso che la caducazione da parte del Consiglio di Stato dell'ordinanza del TAR Calabria 16 luglio 2003 - adito in prima battuta e la cui competenza era venuta meno, a favore del Tar di Catania, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, accettato dalla controparte - nonché degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha determinato il venir meno dei presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d'esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l'applicazione della disposizione censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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