Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/2007
Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:312
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, bis, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31631
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il giudice remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata, atteso che la caducazione da parte del Consiglio di Stato dell'ordinanza del TAR Calabria 16 luglio 2003 - adito in prima battuta e la cui competenza era venuta meno, a favore del Tar di Catania, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, accettato dalla controparte - nonché degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha determinato il venir meno dei presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d'esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l'applicazione della disposizione censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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