Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/2007
Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 31629
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perchè il giudice rimettente non ha tenuto conto di una modificazione della norma censurata intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione e non ha svolto alcuna motivazione in ordine alla eventuale incidenza del ius superveniens sulla fattispecie al suo esame, risolvendosi tale omissione in carenza di motivazione sulla rilevanza. - V. ordinanze numeri 268 e 74/2006, n. 152/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, e all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge. 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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