Corte costituzionale
Ordinanza n. 298/2007
Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 298/2007
- Data di deposito
- 17 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 360, comma 1, numero 3, codice di procedura civile
- art. 2, decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
- art. 420-bis, codice di procedura civile
Parametri
- art. 39, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
Massime
Massima n. 31595
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006, sollevata in riferimento agli articoli 39 e 111 della Costituzione, stante il suo carattere eventuale o ipotetico rispetto alla situazione processuale propria del giudizio a quo.
Massima n. 31596
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., è infondata l'eccezione di inammissibilità per essere il problema interpretativo della norma del contratto collettivo già stato risolto nel corso del giudizio a quo . E invero, benché il rimettente avesse espresso, in un provvedimento privo peraltro di contenuto decisorio, la propria opzione valutativa in ordine alla validità della clausola collettiva applicabile, nell'ordinanza di rimessione ha esplicitato nuovi e più approfonditi argomenti sulla persistenza delle difficoltà ermeneutiche, il che giustifica il ricorso alla procedura pregiudiziale introdotta dall'art. 420- bis , che, in quanto norma processuale, è immediatamente applicabile al giudizio in corso.
Massima n. 31597
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione. E invero, premesso che la norma censurata ripropone, con qualche modifica il modello delineato dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulle controversie in materia di pubblico impiego «contrattualizzato», del quale questa Corte ha avuto occasione di confermare la legittimità costituzionale deve osservarsi, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., per irrazionalità della disciplina, che il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerga una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, ma solo quando il giudice del lavoro, nel suo prudente apprezzamento, ne abbia vagliato positivamente la serietà; quanto al denunciato eccesso di delega (art. 76 Cost.), che la legge 14 maggio 2005, n. 80 ha indicato come obiettivo prioritario della modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, la valorizzazione della funzione nomofilattica del giudice di legittimità, valorizzazione alla quale incontestabilmente tende la norma impugnata; quanto alla denunciata lesione del principio della ragionevole durata del processo, che l'art. 420- bis - letto in connessione con l'art. 146 disp. att. cod. proc. civ. e con i commi 4, 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - appare pienamente coerente con il parametro costituzionale invocato (art. 111 Cost.), posto che prescrive termini perentori brevi sia per l'impugnazione in cassazione per saltum avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione, assicurando, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. Né è da sottovalutarsi che analoghe economie di giudizio - pure apprezzabili ai sensi dell'art. 111 Cost. - possono essere realizzate secondo l'intero meccanismo processuale introdotto dall'art. 420- bis - con riferimento agli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione su cui la Corte di cassazione sia stata già chiamata a pronunciarsi (commi 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 appena citati). - V. sentenza n. 199/2003 ed ordinanza n. 233/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli articoli 39 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis del codice di procedura civile, sollevata dal medesimo Tribunale, in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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