Corte costituzionale
Ordinanza n. 285/2007
Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 285/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:285
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31562
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», in quanto le disposizioni denunciate (e, segnatamente, gli artt. 93 e 226), si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell'ente locale.
Massima n. 31563
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, censurato nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del tesoriere; dell'art. 226 dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000, censurato nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa; nonché dell'art. 274 del medesimo decreto, censurato nella parte in cui abroga l'art. 310, comma 4, del R.D. 3/3/1934, n. 383, che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste in bilancio. Invero, con riferimento alle questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 103 della Costituzione, risultano ancora attuali, pur alla luce delle riforme intervenute in tema di controlli sulla finanza locale e del mutato assetto costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le argomentazioni contenute nella sentenza n. 378 del 1996, con la quale è stato dichiarato non fondato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, Cost., analogo dubbio di legittimità costituzionale, attesa la non irragionevolezza della disciplina sul giudizio di conto recata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ed ora dal d.lgs. n. 267 del 2000). Quanto alle censure proposte in riferimento ai nuovi parametri di cui agli artt. 11 (a prescindere dal fatto che la sua evocazione non è sorretta dalla specifica indicazione della normativa di rango comunitario che si assumerebbe violata) e 119 Cost., esse sono prive di rilievo, giacché, da un lato, l'obiettivo delle forme di controllo sulla gestione amministrativa e su quella finanziaria è anche il rispetto dei vincoli comunitari e, dall'altro, i medesimi controlli hanno di mira, tra l'altro, il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali. - In materia di controllo sulla gestione finanziaria e su quella amministrativa, v., citate, sentenze numeri 267/2006 e 179/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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