Corte costituzionale
Ordinanza n. 203/2007
Corte cost., ord. 18 giugno 2007, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 203/2007
- Data di deposito
- 18 giugno 2007
- Data di decisione
- 6 giugno 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 593, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 31404
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 593 cod. proc. pen., non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengono o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado - e sempre che tali prove risultino decisive. Invero, successivamente alla proposizione della questione, con la sentenza n. 26 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della citata sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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