Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/2007
Corte cost., ord. 12 giugno 2007, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/2007
- Data di deposito
- 12 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 204, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, sexies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31360
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 4, comma 1- sexies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui fissa in 150 giorni il termine assegnato all'amministrazione per notificare al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, il giudice a quo , formulando il proprio dubbio di costituzionalità in relazione alla applicazione di tale termine, anziché di quello previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollecita una soluzione additiva che non è costituzionalmente obbligata, mentre la rideterminazione del termine congruo, ove fosse ritenuto illegittimo quello di cui alla norma denunciata, ricadrebbe necessariamente nella discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni che postulano sentenze additive dal contenuto non costituzionalmente obbligato v., citate, ordinanze n. 299 e n. 210/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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