Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2007

Corte cost., ord. 12 giugno 2007, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/2007
Data di deposito
12 giugno 2007
Data di decisione
5 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:185

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31360

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 4, comma 1- sexies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui fissa in 150 giorni il termine assegnato all'amministrazione per notificare al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, il giudice a quo , formulando il proprio dubbio di costituzionalità in relazione alla applicazione di tale termine, anziché di quello previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollecita una soluzione additiva che non è costituzionalmente obbligata, mentre la rideterminazione del termine congruo, ove fosse ritenuto illegittimo quello di cui alla norma denunciata, ricadrebbe necessariamente nella discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni che postulano sentenze additive dal contenuto non costituzionalmente obbligato v., citate, ordinanze n. 299 e n. 210/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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