Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/2007
Corte cost., ord. 23 marzo 2007, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/2007
- Data di deposito
- 23 marzo 2007
- Data di decisione
- 19 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:108
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31183
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , censurato, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario anche la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Invero, il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta, trascurando, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni all'amministrazione interessata. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni in cui il giudice omette il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione costituzionalmente corretta, v., citate, ordinanze n. 94 e n. 64/2006. - In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella sentenza, v., citata, Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 novembre 2006, n. 23605.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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