Corte costituzionale

Sentenza n. 323/2006

Corte cost., sent. 6 ottobre 2006, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
323/2006
Data di deposito
6 ottobre 2006
Data di decisione
2 ottobre 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:323

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 20, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 20, comma 2, lettera f), legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 23, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005
  • art. 24, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 7 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30668

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, censurato in quanto, nel ridefinire principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile, contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti, posto che - ancor prima della riforma costituzionale del 2001 - il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (legge n. 225/1992), aveva già rinunciato ad un modello centralizzato di protezione civile optando per un'organizzazione diffusa a carattere policentrico, la disposizione impugnata ha quale oggetto soltanto gli eventi calamitosi, incidenti sul solo territorio regionale, fronteggiabili con gli interventi "ordinari" di cui alle lettere a ) e b ) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato ( ex art. 2, comma 1, lettera c , della stessa legge), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame. - In ordine all'assetto delle competenze nella materia concorrente della «protezione civile», v. citate sentenze n. 327/2003 e n. 32/2006.

Massima n. 30669

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione all’art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, attribuendo funzioni in materia di protezione civile a Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e altre forme associative, violerebbe i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittimanti l’attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l’esercizio unitario. Infatti, la norma impugnata si riferisce solo alle attività del «sistema regionale di protezione civile» e non incide su calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza statale. In ogni caso, essa non preclude l'eventuale allocazione in capo allo Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'esercizio unitario, ai sensi dell'art. 118 Cost..

Massima n. 30670

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118, ultimo comma, Cost., nella parte in cui escluderebbe dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), con ciò riformulando il principio fondamentale posto dall'art. 6 della legge n. 225/1992. La lettura della norma da parte del ricorrente è incompleta, in quanto detta norma - dopo aver affermato che «all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11» - aggiunge testualmente che «vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile».

Massima n. 30671

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga «previa intesa», con ciò violando – secondo il rimettente - l'art. 5, commi 4 e 4- bis , del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l'attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile». Infatti, la previsione dell'«intesa» non viene impiegata in senso contrapposto al «concorso» e al «raccordo» previsti dal citato art. 5, ma per significare che – nei casi in cui l'attività degli organi regionali può concorrere con quella di organi statali – gli organi regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell'autonomia dell'amministrazione statale.

Massima n. 30672

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione all’art. 117, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui, riordinando le funzioni in materia di protezione civile, limita ai «cittadini» la salvaguardia dell'incolumità, escludendo dal novero dei soggetti tutelati chi cittadino non sia. Infatti, l'espressione «cittadini» non è evidentemente usata dalla norma in senso tecnico, riferito all'appartenenza delle persone allo Stato, con esclusione degli stranieri o degli apolidi, e può dunque agevolmente essere intesa, in senso costituzionalmente orientato, come riferita in generale a tutte le persone fisiche.

Massima n. 30673

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in quanto, definendo gli eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire piuttosto che dell'intensità ed estensione del fenomeno (come previsto dall'art. 2 della legge n. 225/1992), configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della singola Regione. A prescindere dalla erroneità della premessa dell'esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile, la norma regionale si pone, invece, nel solco dei principi fissati dall'art. 2, comma 1, lettere a ), b ) e c ), della legge n. 225/1992, integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il cui contenuto sostanzialmente riproduce.

Massima n. 30674

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato in quanto, attribuendo alla Regione «l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale», violerebbe l'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, secondo il quale, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., lo Stato può attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l'unitarietà di esercizio. Infatti, non solo è errata la premessa dell'«unitarietà del sistema» di protezione civile, ma altresì, norme come quella impugnata appaiono inidonee ad impedire un'eventuale allocazione in capo allo Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 Cost..

Massima n. 30675

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, impugnato per asserito «contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. Anche a prescindere dalla genericità dell'argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non v'è traccia di tale motivo di impugnazione.

Massima n. 30676

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, consentendo all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, si porrebbe in contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La sent. n. 238/2004, nella quale, secondo il rimettente, "si prevede che le Regioni non possono porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali", si muove nel diverso ambito dell'esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni e del suo necessario coordinamento con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera: la decisione non può quindi di per sé comportare l'incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione, al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali. D'altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all'Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998, il quale, al comma 1, lettera a , n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

Massima n. 30677

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nella parte in cui istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), con funzioni estese anche ai casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c ), violerebbe l'art. 2, comma 1, lettera c ), della legge n. 225/1992, che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi. Infatti, il comma 1 dell'art. 23 attribuisce al COREM, da un lato, la «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b )», la cui disciplina spetta alla competenza della Regione, e, dall'altro, il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c ), della stessa legge n. 225, in funzione meramente ausiliaria e collaborativa con i competenti organi statali.

Massima n. 30678

Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato nella parte in cui, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, violerebbe i principi fondamentali della materia, ossia: a) l'art. 5, commi 3, 3- bis e 3- quater del decreto-legge n. 343/2001 e gli artt. 7 e 9 della legge n. 225/1992, determinando inutili duplicazioni di funzioni con quelle svolte sull'intero territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi; b) gli artt. 107, lettera f ), numero 1), e 108, lettera a ), numero. 1), del d. lgs. n. 112/1998, sulle competenze di Stato e Regioni in tema di predisposizione e attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Difatti, le funzioni della predetta Commissione regionale devono ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a ) e b ) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, con esclusione quindi degli eventi destinati ad essere fronteggiati, per intensità ed estensione, con mezzi straordinari, di competenza statale, e i suoi compiti si riducono al fornire, su richiesta della Regione, consulenza, supporto tecnico-scientifico e proposte in materia di previsione e prevenzione dei rischi nel territorio regionale.

Massima n. 30679

Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato nella parte in cui, affidando al Comitato operativo regionale per l'emergenza e alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, si porrebbe in contrasto con l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001 e con l'art. 107 del d. lgs. n. 112/1998, che attribuiscono allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più ampio orizzonte, non parcellizzati. Infatti, la norma impugnata, riguardando attività della Regione per eventi rientranti nell'ambito della sua competenza, non comporta di per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme interposte, pur se non le richiama esplicitamente. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 327/2003 e n. 129/2006.

Massima n. 30680

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato nella parte in cui, prevedendo il trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale, violerebbe gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La norma impugnata ha, infatti, un contenuto meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce fonte di obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato; sicché il solo effetto dell'elenco in essa contenuto è quello di legittimare l'Agenzia a ricevere gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, dell'art. 2, dell'art. 4, comma 1, dell'art. 20, comma 2, lettera f), dell'art. 23 e dell'art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile), proposte – in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005, proposta – in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali» – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il citato ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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