Corte costituzionale
Sentenza n. 216/2006
Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/2006
- Data di deposito
- 1° giugno 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. i), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. l), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. m), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. n), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. r), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. s), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. v), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. z), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. aa), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. bb), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. cc), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 1, comma 2, lett. dd), legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 5, legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 6, legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 3, legge n. 38 del 7 marzo 2003
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
- art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
- art. 18, comma 2, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
- art. 18, comma 4, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
- art. 2, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 3, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 4, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 5, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 9, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 12, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 16, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 17, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 18, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 19, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 20, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
- art. 1, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
- art. 2, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
- art. 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
- art. 4, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
- art. 9, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
- art. 10, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
Parametri
- art. 16, approvato con, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 760 del 31 agosto 1972
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 10 ottobre 2001
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 10 ottobre 2001
- decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 8, numero 15), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 21), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 11, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 30456
E' cessata la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) , della legge 7 marzo 2003, n. 38, proposta in riferimento agli artt. 8, numeri 15) e 21), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, Cost., agli artt. 8 e 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 ed al principio di ragionevolezza, dal momento che non sono ad oggi stati emanati decreti attuativi delle norme impugnate, risultando, inoltre, scaduto il termine per la loro emanazione.
Massima n. 30457
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b) , i) , l) , m) , n) , r) , s) , v) , z) , aa) , bb) , cc) e dd) , 5 e 6, e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, censurati in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed al principio di leale collaborazione. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem . > >- Sull'inammissibilità dei ricorsi delle Regioni quando la deliberazione della Giunta, di autorizzazione del Presidente a proporre il ricorso, omette di indicare specificamente le disposizioni da impugnare e le ragioni dell'impugnativa, v., citate, sentenze n. 50 e n. 384/2005. > >- V. citata dai ricorrenti, sentenza n. 134/2004.
Massima n. 30458
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, 14, comma 6, 17, comma 1, 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, censurati in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .
Massima n. 30459
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, censurati in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .
Massima n. 30460
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, censurati in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), proposta dalla Provincia autonoma di Trento – in riferimento agli artt. 8, numeri 15) e 21), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 8 e 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano e per il personale ad esso addetto), ed al principio di ragionevolezza – con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc) e dd), 5 e 6, e dell'art. 3, della medesima legge n. 38 del 2003, proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione – con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, 14, comma 6, 17, comma 1, 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima), proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze