Corte costituzionale

Sentenza n. 216/2006

Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/2006
Data di deposito
1° giugno 2006
Data di decisione
17 maggio 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. i), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. l), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. m), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. n), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. r), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. s), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. v), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. z), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. aa), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. bb), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. cc), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 1, comma 2, lett. dd), legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 5, legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 6, legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 3, legge n. 38 del 7 marzo 2003
  • art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
  • art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
  • art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
  • art. 18, comma 2, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
  • art. 18, comma 4, decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004
  • art. 2, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 3, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 4, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 5, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 9, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 12, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 16, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 17, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 18, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 19, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 20, decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004
  • art. 1, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
  • art. 2, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
  • art. 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
  • art. 4, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
  • art. 9, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004
  • art. 10, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30456

E' cessata la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) , della legge 7 marzo 2003, n. 38, proposta in riferimento agli artt. 8, numeri 15) e 21), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, Cost., agli artt. 8 e 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 ed al principio di ragionevolezza, dal momento che non sono ad oggi stati emanati decreti attuativi delle norme impugnate, risultando, inoltre, scaduto il termine per la loro emanazione.

Massima n. 30457

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b) , i) , l) , m) , n) , r) , s) , v) , z) , aa) , bb) , cc) e dd) , 5 e 6, e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, censurati in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed al principio di leale collaborazione. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem . > >- Sull'inammissibilità dei ricorsi delle Regioni quando la deliberazione della Giunta, di autorizzazione del Presidente a proporre il ricorso, omette di indicare specificamente le disposizioni da impugnare e le ragioni dell'impugnativa, v., citate, sentenze n. 50 e n. 384/2005. > >- V. citata dai ricorrenti, sentenza n. 134/2004.

Massima n. 30458

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, 14, comma 6, 17, comma 1, 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, censurati in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .

Massima n. 30459

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, censurati in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .

Massima n. 30460

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, censurati in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), proposta dalla Provincia autonoma di Trento – in riferimento agli artt. 8, numeri 15) e 21), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 8 e 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano e per il personale ad esso addetto), ed al principio di ragionevolezza – con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b), i), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc) e dd), 5 e 6, e dell'art. 3, della medesima legge n. 38 del 2003, proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione – con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, 14, comma 6, 17, comma 1, 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima), proposta dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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