Corte costituzionale
Sentenza n. 214/2006
Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/2006
- Data di deposito
- 1° giugno 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 5, comma 7, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 5, comma 9, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 1, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 2, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 3, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 4, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 5, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 7, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
- art. 10, comma 10, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- art. 12, comma 1, decreto-legge n. 35 del 14 maggio 2005
- art. 12, comma 6, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 30446
E' inammissibile il ricorso con il quale la Regione Abruzzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto il ricorso stesso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.
Massima n. 30447
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall'art. 1 della legge 443 del 2001. Tale disposizione, infatti, pur avendo ad oggetto la realizzazione di opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali (e dunque di opere che interferiscono con materie di potestà legislativa concorrente, quali il governo del territorio e le grandi reti di trasporto), omette di prevedere il coinvolgimento delle Regioni (né, tanto meno, la necessità di un'intesa con esse), stabilendo solamente che le opere ed i lavori in questione verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. > >- Sullo spostamento per sussidiarietà della competenza legislativa nella materia del governo del territorio, v. citate sentenze n. 383, 285, 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.
Massima n. 30448
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in via principale, nella parte in cui esso stabilisce che la nomina del commissario straordinario avvenga «sentito il Presidente della Regione interessata», invece che previa intesa con la Regione e, in via subordinata, perché non stabilisce che il parere del Presidente della Regione debba essere preventivo. Non vi è, infatti, alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale, in riferimento a funzioni assunte per sussidiarietà dallo Stato, debba consistere in una vera e propria intesa, anziché nella richiesta del parere del Presidente della Regione, mentre, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma impone di ritenere che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del commissario straordinario.
Massima n. 30449
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto disponendo che «è fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4- bis , del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni», non prevede l'applicabilità anche del disposto del comma 4 del medesimo art. 13 del d. l. n. 67 del 1997, in virtù del quale «in caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi» - così vulnerando le attribuzioni delle Regioni perché queste non avrebbero alcuno strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle loro competenze. Infatti sulla base del comma 7 del medesimo art. 5 che definisce i poteri del commissario straordinario per mezzo di un generale rinvio a quelli previsti dall'art. 13 del d.l. n. 67 del 1997, deve ritenersi applicabile non solo il comma 4-bis, ma anche il comma 4 del medesimo art. 13. > >- Su analoga questione interpretativa della normativa impugnata, v. sentenza n. 303/2003.
Massima n. 30450
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è satisfattiva delle pretese della ricorrente.
Massima n. 30451
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. Premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost., in quanto, in primo luogo, l'intervento legislativo statale da esso previsto non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico; in secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d.P.C.m. dell'8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna, giacché nella specie, la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale, Presidente del Comitato è il Ministro delle attività produttive e quest'ultimo, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri. > >- La materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale, v. citate sentenze n. 90/2006 e n. 197/2003. > >- La sussistenza di una competenza legislativa residuale non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, v. citate sentenze n. 242/2005 e n. 6/2004.
Massima n. 30452
Non è fondata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, i quali stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo «sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell'Agenzia (comma 3), la successione dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENIT (comma 4), l'emanazione di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, diretto alla definizione dell'organizzazione e della disciplina dell'Agenzia (comma 7). L'intervento legislativo dello Stato, che attrae in sussidiarietà a livello statale funzioni amministrative e la disciplina relativa al loro esercizio, è, nella specie, giustificato, in quanto la valorizzazione del turismo nell'ambito dell'economia italiana presuppone un'attività promozionale unitaria. L'intervento dello Stato è anche proporzionato, perché i compiti affidati all'Agenzia sono solamente quelli strettamente connessi con la menzionata esigenza di unitarietà, mentre per quanto attiene all'asserita violazione del principio di leale collaborazione, va rilevato che l'intesa con le Regioni è assicurata dall'art. 7 del d. l. n. 35 del 2005 per l'emanazione del regolamento disciplinante gli organismi e l'attività del nuovo ente, senza che assuma decisivo rilievo in senso contrario la previsione secondo la quale l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive, in quanto la vigilanza allude ad un controllo di legittimità (e non di merito) sull'operato dell'Agenzia.
Massima n. 30453
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, per violazione dell'autonomia finanziaria. Difatti la disposizione censurata - la quale prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l'Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano anche contributi delle Regioni - deve essere interpretata nel senso che il riferimento ai contributi regionali in essa contenuto non è impositivo di un obbligo finanziario a carico delle Regioni, bensì vale semplicemente quale previsione della liceità di contributi regionali al finanziamento dell'attività dell'Agenzia.
Massima n. 30454
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale prevede che, per l'anno 2005, all'ENIT è concesso un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro. La questione, infatti, non è definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati e della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere. > >- In tema di inammissibilità di ricorsi in via principale, v. citate sentenze n. 103/2001, n. 261/1995 e n. 85/1990.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso reg. ric. n. 55 del 2005; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe; 8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; 9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Campania e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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