Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2006

Corte cost., sent. 31 marzo 2006, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/2006
Data di deposito
31 marzo 2006
Data di decisione
23 marzo 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, septies, introdotto, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
  • legge n. 186 del 27 luglio 2004
  • art. 8-septies, introdotto dalla, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
  • legge di conversione n. 186 del 27 luglio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 31014

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo una tantum ex art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 per le aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità dell'annata agraria 1989-1990 sia erogabile dagli enti territoriali entro i limiti di spesa autorizzati dall'art. 11 dello stesso d.l. e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e non sia più, come originariamente stabilito dall'art. 2, comma 2, dell'importo fisso "di lire" 2 milioni per ettaro ma di importo variabile "fino a" un massimo di lire 2 milioni per ettaro. Non è condivisibile l'assunto secondo cui il diritto della parte privata del giudizio a quo a ricevere la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 2 milioni per il numero di ettari rientranti nella zona danneggiata deriverebbe dal provvedimento a suo tempo emanato dal competente Comune, rispetto al quale la norma censurata sarebbe ininfluente: infatti, tale provvedimento, costituito dall'approvazione delle liste degli aventi diritto, non è costitutivo di alcun diritto, ma solo ricognitivo della sussistenza di determinate circostanze di fatto, mentre la fonte del diritto rivendicato dagli agricoltori è la norma di legge, precisamente il menzionato art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990. Perciò, una volta appurato che l'ammontare del contributo indicato in quel provvedimento comunale sia stato calcolato in modo errato, la Regione non può ritenersi da esso vincolata.

Massima n. 31015

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- septies del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, nella parte in cui prevede che il contributo una tantum contemplato dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 1991, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e nella parte in cui ha modificato il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, stabilendo che le parole "di lire" siano sostituite da "fino a lire". Infatti non v'é alcuna irrazionale retroattività della norma perché essa afferma una delle interpretazioni plausibili dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990. Il legislatore del 1990 ha voluto che le aziende agricole danneggiate avessero diritto ad un contributo determinato matematicamente sulla base dei fondi effettivamente stanziati. All'art. 8 -septies del decreto-legge n. 136 del 2004 deve essere quindi riconosciuta la semplice funzione di aver definitivamente imposto per legge la corretta interpretazione della norma del 1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze