Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2006

Corte cost., sent. 20 gennaio 2006, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2006
Data di deposito
20 gennaio 2006
Data di decisione
11 gennaio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 45, comma 3, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 46, comma 2, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 47, comma 2, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 79, comma 2, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 79, comma 1, lett. c), statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 86, comma 3, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 86, comma 1, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 86, comma 2, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004
  • art. 86, comma 4, statuto Regione Abruzzo del 21 settembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30081

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile la costituzione della parte per la quale sia stato depositato un atto privo della procura ad litem (questa, nella specie, risultava infatti conferita dalla Regione in relazione ad un altro ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso una diversa legge regionale).

Massima n. 30082

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, quinto comma, Cost., dell'art. 2, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, nella parte in cui dispone che la Regione «partecipa [...] all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato». Poiché, infatti, lo statuto di una Regione è valida fonte primaria e fondamentale dell'ordinamento regionale, a condizione che esso sia «in armonia con la Costituzione» (art. 123, primo comma, Cost.), rappresentando pertanto il sistema costituzionale complessivo, articolantesi nei principî contenuti nelle singole norme della Carta fondamentale e delle leggi ordinarie di diretta attuazione, il contesto all'interno del quale deve procedersi alla lettura ed all'interpretazione delle norme statutarie, che in quel sistema vivono ed operano, l'attribuzione alle Regioni, con la riforma del Titolo V, nelle materie di loro competenza, della funzione attuativa ed esecutiva degli accordi internazionali e degli atti della Unione europea viene esplicitamente subordinata al rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato (art. 117, quinto comma, Cost.), a dettare le quali è intervenuta la legge 5 giugno 2003, n. 131 (artt. 5 e 6). Dovendosi quindi muovere tutte le attività delle Regioni volte all'attuazione ed all'esecuzione di accordi internazionali all'interno di un siffatto quadro normativo, costituente ad un tempo il parametro di valutazione della legittimità costituzionale degli atti legislativi dello Stato e delle Regioni in materia ed il criterio interpretativo degli stessi, il riferimento testuale della norma statutaria impugnata alla dizione usata dall'art. 117, quinto comma, Cost. ne conferma l'inserimento nel quadro stesso, senza che sia rinvenibile alcuna espressione che possa far pensare ad una illegittima volontà derogatoria della Regione. - Infondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale, in ipotesi di norma statutaria richiamante la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali, la quale appaia "agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale": sentenza n. 379/2004.

Massima n. 30083

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, secondo il quale «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione». Il quinto comma dell'art. 122 Cost., infatti, attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto, fissando, poi, una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori, sicché la sfiducia individuale agli assessori si pone in contrasto con la norma costituzionale, nella quale si riflettono i principî ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del Presidente. La presenza nel secondo inciso dell'art. 122, quinto comma, Cost., della parola «eletto» indica un potere consequenziale e indefettibile proprio del Presidente individuato mediante voto popolare: il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori. Il principio funzionale noto con l'espressione aut simul stabunt aut simul cadent esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L'equilibrio tra poteri configurato nel modello disegnato dalla Costituzione verrebbe alterato se si privasse il Presidente della possibilità di scegliere e revocare discrezionalmente gli assessori della propria Giunta, del cui operato deve rispondere al Consiglio ed al corpo elettorale. - L'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la relazione tra Parlamento e Governo, consistente in un'articolazione di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri, entrambe esplicitamente contemplate nell'art. 95, secondo comma, Cost.: sentenza n. 7/1996. - La diversa forma di governo prevista dalla Costituzione per le Regioni designata con le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto» è «caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale)»: sentenza n. 2/2004.

Massima n. 30084

È costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo, il quale, riferendosi all'obbligo del Presidente della Giunta di presentare il programma nella prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni, dispone che «Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia». La previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è infatti in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla sua mancata approvazione non derivino conseguenze di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario», non consentendo lo stesso tenore letterale del secondo e terzo comma dell'art. 126 Cost. l'equiparazione tra mancata approvazione iniziale del programma di governo e mozione di sfiducia, per la presentazione e l'approvazione della quale sono previste precise modalità procedurali, che verrebbero eluse se un altro atto, non assistito dalle medesime garanzie, potesse produrre gli stessi effetti. Non esiste tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione, di tal che qualora il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, essendo necessario rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale gravità. Il Presidente eletto a suffragio universale e diretto ha già presentato il suo programma agli elettori e ne ha ricevuto il consenso, sicché la presentazione di un programma al Consiglio può avere solo il significato di precisare e integrare l'indirizzo politico originariamente elaborato e ritenuto dalla maggioranza degli elettori convergente con il proprio; tali precisazioni e integrazioni saranno apprezzate di volta in volta dal Consiglio, che, nell'ipotesi di divergenza estrema, potrà adottare la decisione di provocare una nuova consultazione elettorale. Né, d'altronde, sarebbe ammissibile che alla maggioranza assoluta richiesta dall'art. 126, secondo comma, Cost. si potesse sostituire una maggioranza semplice, quale quella resa possibile dall'impugnato art. 46, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo. - La previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario»: sentenza n. 379/2004.

Massima n. 30085

È costituzionalmente illegittimo l'art. 47, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo, il quale dispone che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio. L'art. 126 Cost. disciplina, infatti, in modo differenziato distinte ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio: mentre al primo comma parla di «rimozione» dello stesso per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma usa la diversa espressione «dimissioni». Nel primo caso esiste, dunque, la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale, mentre nel secondo caso si detta una disciplina adatta alla natura prettamente politica della cessazione, che non richiede quell'immediatezza e perentorietà di allontanamento dalla carica necessari nella prima ipotesi, sicché la previsione di decadenza, per sua natura immediata e perentoria, varrebbe ad equiparare due ipotesi considerate e disciplinate diversamente, in coerenza con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici da tutelare. La maggiore elasticità dell'obbligo di dimissioni rispetto alla decadenza automatica serve a rendere ammissibile l'emanazione di atti urgenti e indifferibili: nel bilanciamento dei valori la norma costituzionale ha dato decisamente la prevalenza, rispetto a possibili urgenti necessità dell'amministrazione, all'esigenza di allontanare immediatamente dalla carica chi si trovi nelle condizioni previste per la «rimozione», mentre ha lasciato un margine di flessibilità nell'ipotesi che l'allontanamento non derivi da comportamenti antigiuridici o pericolosi per la sicurezza nazionale, ma da un atto politico del Consiglio. Introdurre la decadenza della Giunta come effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia finirebbe per equiparare il disvalore giuridico alla necessità politica, trattati e considerati dall'art. 126, primo e terzo comma, Cost. in modo ben distinto.

Massima n. 30086

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma, e 134 Cost., dell'art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lettera c) , dello statuto della Regione Abruzzo, in quanto impone al Consiglio un obbligo di motivazione, se questo voglia deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Posto che l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, restando da valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate, con la norma impugnata nessuna limitazione viene a soffrire la potestà legislativa del Consiglio regionale, che rimane intatta sia nelle materie sia nell'estensione della sua capacità regolativa. L'introduzione di un particolare, eventuale passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa nei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni, mentre la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, costituente atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non facente corpo con essa; la norma statutaria impugnata, infine, si riferisce esplicitamente alle «deliberazioni legislative» e non alle leggi, dovendosi perciò escludere una illegittima limitazione del potere presidenziale di promulgazione nonché l'introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi. - L'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, restando da valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate: sentenza n. 378/2004.

Massima n. 30087

È costituzionalmente illegittimo l'art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo nel quale, con riferimento alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello statuto stesso, è stabilito che l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e che, dopo la sentenza della stessa Corte, esso è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. La disposizione impugnata, infatti, mal si presta ad essere ricondotta nell'alveo dell'art. 123, secondo e terzo comma, Cost., dal quale si deduce che si deve far luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta di referendum popolare: l'incoerenza della norma e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione derivano pertanto dall'essere, la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione, non prevista dall'art. 123 Cost., il quale pone una regola da applicare in via generale, perciò sottratta all'autonomia statutaria.

Massima n. 30088

Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, i commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 86 fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva da esso dettata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell'8 ottobre 2004;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, del citato statuto;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, del citato statuto;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto;

6) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 86 del citato statuto;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del citato statuto, in riferimento all'art. 117, quinto comma, della Costituzione;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c), in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma, e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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