Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/2006

Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 457

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
457/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:457

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30935

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917, commi primo e secondo, del codice civile, 42, 46, comma primo, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non consentono al dipendente danneggiato da un infortunio sul lavoro per violazione del dovere di sicurezza azione diretta contro la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, e quindi la prededuzione del credito in ipotesi di fallimento, posponendolo alla previa falcidia dei crediti della procedura». La questione sollevata - a prescindere dalla incompatibilità, non percepita dal rimettente, esistente tra prededuzione (la quale presuppone l'acquisizione del credito al fallimento) e azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (la quale presuppone che il credito non sia compreso nella massa attiva) - è irrilevante nel giudizio a quo . Infatti, posto che tale giudizio ha quale unico possibile oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ex art. 93 o 101 della legge fallimentare ed il suo rango, non è in alcun modo rilevante una questione di azionabilità diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore né, ancor meno, una questione di assimilabilità del credito da infortunio del fallito verso l'assicuratore (sottratto, perché "personale", alla massa attiva) al suo debito verso il danneggiato (che dovrebbe essere sottratto, viceversa, alla massa passiva).

Massima n. 30936

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751- bis , n. 1), 2767 e 2778, n. 11, del codice civile, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non pongono in primo grado il privilegio del credito da risarcimento del danno del lavoratore, quando abbia subito un infortunio sul lavoro e lo ammettono al privilegio generale sui mobili in concorso con crediti di lavoro retributivi, contributivi e risarcitori non da infortunio». Invero la questione posta - a prescindere dalla inammissibilità del petitum , con il quale si invoca una pronuncia che, modificando l'ordine legale dei privilegi, invaderebbe l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore - è estranea all'oggetto del giudizio a quo , promosso dall'appellante esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell'assicuratore. - In relazione al carattere politico-economico dei criteri che presiedono il riconoscimento della natura privilegiata dei crediti del lavoratore, vedi sentenze citate n. 113/2004 e n. 326/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissbilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis, n. 1), 2767 e 2778, n. 11), codice civile, sollevata, in riferimento alle stesse norme della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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