Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
433/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:433

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30872

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, il rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel giudizio a quo , determinando l'incompatibilità del giudicante.

Massima n. 30873

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, la questione muove dalla constatazione che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione il meccanismo di "rinnovazione" della domanda già rigettata dal GIP o dal GUP, ma la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento di rigetto e la celebrazione del giudizio osta, di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione. D'altra parte, appare erroneo il presupposto che, nel giudizio a citazione diretta, l'ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato sarebbe sottratta ad ogni forma di sindacato, dal momento che, per giurisprudenza di legittimità costante, il fondamento della decisione preclusiva deve essere valutato in ogni successiva occasione in cui il giudice determini o verifichi la quantificazione della pena, a partire dalla deliberazione della sentenza di condanna ad opera dello stesso giudice per proseguire in fase di gravame. - Sul meccanismo di "rinnovazione" della domanda di abbreviato rigettata dal GIP o dal GUP v., citata, sentenza n. 169/2003. - V., altresì, citata, ordinanza n. 101/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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