Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/2006
Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:433
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30872
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, il rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel giudizio a quo , determinando l'incompatibilità del giudicante.
Massima n. 30873
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, la questione muove dalla constatazione che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione il meccanismo di "rinnovazione" della domanda già rigettata dal GIP o dal GUP, ma la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento di rigetto e la celebrazione del giudizio osta, di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione. D'altra parte, appare erroneo il presupposto che, nel giudizio a citazione diretta, l'ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato sarebbe sottratta ad ogni forma di sindacato, dal momento che, per giurisprudenza di legittimità costante, il fondamento della decisione preclusiva deve essere valutato in ogni successiva occasione in cui il giudice determini o verifichi la quantificazione della pena, a partire dalla deliberazione della sentenza di condanna ad opera dello stesso giudice per proseguire in fase di gravame. - Sul meccanismo di "rinnovazione" della domanda di abbreviato rigettata dal GIP o dal GUP v., citata, sentenza n. 169/2003. - V., altresì, citata, ordinanza n. 101/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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