Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/2006

Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
432/2006
Data di deposito
19 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:432

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 30870

Il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza del principio dell’alternatività. Infatti, non è lesiva delle regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente, prevista dall’art. 8 del d.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale. Inoltre, la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale. - Sul principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, v. citate sentenze n. 148/1982 e n. 78/1966.

Massima n. 30871

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Infatti, l'intervento additivo sollecitato dal rimettente - volto alla introduzione nel sistema di una norma che dovrebbe consentire al giudice amministrativo, d’ufficio, di trasferire nella sede giurisdizionale il ricorso straordinario nel caso in cui innanzi a sé sia stato impugnato un atto consequenziale rispetto a quello oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato – attiene sostanzialmente alla introduzione nella sistema di giustizia amministrativa di forme di coordinamento tra i due rimedi in esame, quello straordinario proposto avverso l'atto presupposto e quello giurisdizionale mosso nei confronti dell'atto applicativo, e, dunque, a scelte riservate alla discrezionalità del legislatore nessuna delle quali può considerarsi costituzionalmente obbligata. - In relazione alla discrezionalità del legislatore in materia di revisione della disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. citata sentenza n. 298/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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