Corte costituzionale
Ordinanza n. 429/2006
Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 429/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:429
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 30865
Deve escludersi la necessità della restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per lo ius superveniens costituito dagli interventi normativi che, successivamente all'ordinanza di rimessione, hanno interessato il predetto art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992, quali, in particolare, l'art. 7, comma 2- bis , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e l'art. 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Le predette sopravvenute disposizioni, infatti, non influiscono sulla rilevanza della questione, perché entrambe riguardano esclusivamente il requisito oggettivo delle attività da svolgersi negli immobili ai fini dell'esenzione dall'ICI, profilo questo estraneo al giudizio a quo , che concerne unicamente i requisiti soggettivi della esenzione.
Massima n. 30866
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte privata di difetto di rilevanza della questione, in quanto il giudice rimettente muove dalla premessa della natura interpretativa e retroattiva della citata disposizione di cui all'art. 59, e perciò ritiene, coerentemente a tale premessa, che la questione sia rilevante, in quanto la censurata norma di interpretazione autentica viene considerata applicabile anche alla fattispecie oggetto del giudizio a quo . Anche l'eccezione proposta dalla difesa erariale di inapplicabilità nel giudizio principale della norma di esenzione deve essere disattesa poiché involge profili attinenti non già alla rilevanza, ma all'interpretazione della norma censurata e, quindi, al merito della questione.
Massima n. 30867
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. Invero, la questione risulta proposta sulla base del duplice erroneo presupposto che l'art. 59, comma 1, lettera c ), del d.lgs. n. 446 del 1997 introdurrebbe una norma di interpretazione autentica e che imporrebbe, per il passato, una interpretazione dell'art. 7, comma 1, lettera i ), del d.lgs. n. 504 del 1992 diversa da quella affermata dalle pronunce della Corte di cassazione richiamate dal rimettente. Al contrario, la predetta disposizione - che non si autoqualifica come norma di interpretazione autentica - non è finalizzata né a risolvere un obiettivo dubbio ermeneutico né ad introdurre retroattivamente una nuova disciplina dell'esenzione dall' I.C.I., ma ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i ), del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti - e, perciò, di applicare l'ICI anche nei loro confronti - ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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