Corte costituzionale
Ordinanza n. 410/2006
Corte cost., ord. 7 dicembre 2006, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 410/2006
- Data di deposito
- 7 dicembre 2006
- Data di decisione
- 4 dicembre 2006
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 47, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 52, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 53, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 54, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 55, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 60, comma 9, secondo periodo, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 44, comma 10, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
- art. 56, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
Parametri
Massime
Massima n. 30835
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso gli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", censurati in riferimento agli artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 14, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Negli stessi termini vedi sentenza citata n. 351/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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