Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/2006

Corte cost., ord. 7 dicembre 2006, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
410/2006
Data di deposito
7 dicembre 2006
Data di decisione
4 dicembre 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:410

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 47, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 52, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 53, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 54, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 55, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 60, comma 9, secondo periodo, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 44, comma 10, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006
  • art. 56, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 marzo 2006

Parametri

Massime

Massima n. 30835

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso gli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione'. Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", censurati in riferimento agli artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Infatti, successivamente all'impugnazione, detta delibera è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 14, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando, così, di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Negli stessi termini vedi sentenza citata n. 351/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze