Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2006

Corte cost., ord. 1° febbraio 2006, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/2006
Data di deposito
1° febbraio 2006
Data di decisione
23 gennaio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 3, comma 1, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30128

E' inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio. - V., citate, ex plurimis , sentenza n. 397/2005, ordinanza n. 63/2003 e n. 309/2002.

Massima n. 30129

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente al parlamentare di sollecitare autonomamente la deliberazione di insindacabilità sottoponendo "anche direttamente" alla Camera di appartenenza la questione della applicabilità dell'art. 68 Cost.. Infatti, la disposizione denunciata ha ad oggetto il procedimento che si svolge davanti alle Camere e, pertanto, riguardando una procedura diversa da quella che si volge dinanzi all'autorità giudiziaria, non trova applicazione nel giudizio a quo , sul quale si riverberano solo gli effetti della decisione delle Camere.

Massima n. 30130

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 68 della Costituzione, nella parte in cui, estendendo l'immunità del parlamentare ad ogni attività di ispezione, divulgazione, critica e denunzia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento, non imporrebbe una sostanziale corrispondenza di significati fra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è intervenuta la sentenza n. 120 del 2004, con la quale la Corte ha dichiarato non fondate identiche questioni, e l'odierno rimettente non ha svolto argomenti ulteriori né prospettato censure diverse rispetto a quelle già esaminate. - V. il precedente specifico rappresentato dalla sentenza n. 120/2004, citata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione dal Tribunale di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 68 della Costituzione, dal medesimo Tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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