Corte costituzionale
Ordinanza n. 352/2006
Corte cost., ord. 30 ottobre 2006, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 352/2006
- Data di deposito
- 30 ottobre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 12, ter aggiunto, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
- art. 7, comma 1, legge n. 166 del 1° agosto 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30726
Sono inammissibili interventi di soggetti che non risultano essere parti nel giudizio a quo al momento dell’emissione dell’ordinanza di remissione, come quello nella specie spiegato da parte del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
Massima n. 30727
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12- ter , della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 Cost., va disattesa la richiesta di restituzione degli atti al rimettente per tener conto, quale ius superveniens , della legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti, l'art. 2, comma 1, di detta legge, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto «dalla data di entrata in vigore del decreto legge», e dunque non interferisce con la questione in esame.
Massima n. 30728
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12- ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, contestato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, ove stabilisce l'applicabilità, in via transitoria, del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 recante l'aggiornamento degli onorari spettanti a varie categorie di professionisti per le attività di progettazione in materia di lavori pubblici. Secondo il rimettente, la norma violerebbe i menzionati parametri sia in quanto, attraverso una legificazione della fonte regolamentare, già annullata dal TAR del Lazio, eluderebbe gli effetti costitutivi della sentenza di annullamento; sia in quanto il rinvio al decreto ministeriale non sarebbe corredato da meccanismi idonei a circoscrivere nel tempo gli effetti della "blindatura" del testo regolamentare; sia in quanto la legificazione non sarebbe giustificata, poiché la disciplina degli onorari spettanti a diverse categorie di professionisti per le attività di progettazione di opere pubbliche è riservata ad atto regolamentare; sia, infine, perché la reviviscenza del regolamento, ormai giuridicamente inesistente all'atto dell'entrata in vigore della legge, non risulterebbe conforme a criteri di ragionevolezza. Posto che il legislatore è libero di disciplinare con propri atti settori rispetto ai quali, in considerazione della riserva di legge (relativa) stabilita dall'art. 97 Cost., ritiene discrezionalmente che vi sia un'insufficiente copertura legale, e che alla legificazione non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo, la disposizione impugnata non è priva di ragionevolezza ove si consideri che una diversa previsione normativa avrebbe comportato conseguenze distorsive più gravi, poiché, in caso di non tempestivo intervento dell'Amministrazione, avrebbe dovuto essere nuovamente applicata la disciplina tariffaria comune anche alle prestazioni professionali di contenuto progettuale in materia di opere pubbliche, il che avrebbe determinato una illogica parificazione tra la remunerazione degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici - notoriamente più onerosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994 - e la remunerazione degli incarichi professionali nel settore privato, parificazione che l'art. 17 voleva appunto evitare. D'altro canto, non si ravvisa alcuno "straripamento" della funzione legislativa in quella giurisdizionale poiché, anche in casi del genere, legislatore e giudice continuano a muoversi su piani nettamente differenziati. - Su analoga fattispecie, v. citata sentenza n. 356/1993. - Sulle c.d. "leggi di sanatoria", v. citate sentenze nn. 263/1994 e 211/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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