Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/2006

Corte cost., ord. 27 ottobre 2006, n. 349

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
349/2006
Data di deposito
27 ottobre 2006
Data di decisione
23 ottobre 2006
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:349

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  • art. 4, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  • art. 4, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  • art. 4, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  • art. 4, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  • art. 4, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 30723

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, e 117, secondo comma, lettera o) , Cost., nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio IV), in tema di trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi, in quanto, essendo stata promulgata la delibera, successivamente all'impugnazione, come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 10, con omissione delle disposizioni censurate, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse acquistino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. > >- Promulgazione "parziale" delle leggi della Regione Siciliana oggetto di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v. ordinanze n. 231, n. 136 e n. 111/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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