Corte costituzionale
Ordinanza n. 273/2006
Corte cost., ord. 6 luglio 2006, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 273/2006
- Data di deposito
- 6 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 172, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30590
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale "i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa". La disposizione censurata, infatti, non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico previgente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per attività giudiziaria oggetto del giudizio a quo , la quale trova la sua soluzione nell'interpretazione dell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa ovvero di disposizioni non sottoposte a censura dal giudice a quo , il quale, inoltre, si esprime contraddittoriamente circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfuso nell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale centrale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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