Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/2006

Corte cost., ord. 6 luglio 2006, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
273/2006
Data di deposito
6 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 172, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30590

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale "i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa". La disposizione censurata, infatti, non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico previgente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per attività giudiziaria oggetto del giudizio a quo , la quale trova la sua soluzione nell'interpretazione dell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa ovvero di disposizioni non sottoposte a censura dal giudice a quo , il quale, inoltre, si esprime contraddittoriamente circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfuso nell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale centrale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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