Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/2006
Corte cost., ord. 6 luglio 2006, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/2006
- Data di deposito
- 6 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 53-bis, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 22, legge n. 93 del 23 marzo 2001
- art. 260, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 53-bis, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 30587
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53- bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'art. 22 della legge n. 93 del 2001, l'intervenuta abrogazione della disposizione censurata ad opera dell'art. 264, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce impedimento all'esame della questione in quanto la disposizione censurata è stata integralmente trasfusa nell'art. 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. > >- Sul "trasferimento" della questione di legittimità costituzionale sono richiamate le sentenze nn. 345 e 135/2005 e ordinanza n. 149/2004.
Massima n. 30588
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53- bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'art. 22 della legge n. 93 del 2001, trasfuso nell'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a sei anni "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". Il giudice rimettente, infatti, dopo aver affermato di aver fatto applicazione della norma censurata nel giudizio a quo , non chiarisce quali provvedimenti sia ancora chiamato ad adottare sulla base della medesima disposizione, né precisa in quale fase si trovi il processo principale; omissioni, queste, che impediscono alla Corte Costituzionale di valutare la rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), introdotto dall'art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), trasfuso nell'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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