Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2006

Corte cost., ord. 24 marzo 2006, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
124/2006
Data di deposito
24 marzo 2006
Data di decisione
20 marzo 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, comma 1, lett. a), legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30288

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a) , della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè non oltre il 30 gennaio 2003) - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. L'ordinanza è infatti carente di motivazione in quanto prospetta esclusivamente profili di irragionevolezza della norma denunciata riferibili all'art. 3 Cost..

Massima n. 30289

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a) , della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè non oltre il 30 gennaio 2003) - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. E' in primo luogo evidente l'insussistenza della denunciata irragionevole sproporzione tra la violazione commessa dal contribuente, consistente nel mancato invio di un modello informativo entro un dato termine, e la «decadenza dal contributo» già conseguito, in quanto la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni; limiti che vanno individuati esclusivamente nella «palese arbitrarietà od irrazionalità». Inoltre, in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l'effetto, del principio «dell'affidamento nella sicurezza giuridica», la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di «decadenza dal contributo», a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito. Infine, riguardo alla censura relativa all'ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi della denunciata lettera a) del comma 1 dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 e quelli che ne beneficiano ai sensi della successiva lettera b) , basata sul rilievo che solo i primi sono obbligati a trasmettere i dati relativi agli investimenti entro un termine fissato «a pena di decadenza dal contributo», mentre i secondi sono obbligati a trasmettere gli stessi dati senza che sia prevista, per il caso di inosservanza di tale obbligo, la sanzione della decadenza dal contributo medesimo, deve rilevarsi la eterogeneità delle due fattispecie, in quanto i soggetti di cui alla lettera a) hanno conseguito il contributo in via automatica - e quindi senza alcun previo intervento dell'amministrazione finanziaria - ed hanno fornito solo i pochi dati richiesti all'epoca per far valere il credito di imposta, mentre quelli di cui alla lettera b) hanno conseguito il contributo a séguito dell'«assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente all'istanza presentata» ai sensi del comma 1- bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, avendo fornito, a tal fine, i dati e gli elementi richiesti da detta norma. > >- In tema di sindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, v. citate sentenze n. 346/2003, n. 431/1997 e n. 275/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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