Corte costituzionale
Sentenza n. 456/2005
Corte cost., sent. 23 dicembre 2005, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 456/2005
- Data di deposito
- 23 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 20 del 4 novembre 2004
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 68 del 29 novembre 2004
- art. 4, legge della Regione Toscana n. 68 del 29 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30025
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 65 della Costituzione, dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede che la carica di presidente dell’organo esecutivo (della Comunità montana) è incompatibile con quella di parlamentare: infatti, l’art. 65 Cost. – stabilendo che la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore – pone una precisa riserva di legge statale, con la conseguenza che viene precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nella specie, di potestà legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di determinare le cause di incompatibilità. - V., citate, sentt. n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966.
Massima n. 30026
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede l’incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di consigliere regionale e di sindaco. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. - Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.
Massima n. 30027
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n.68 in materia di Comunità montane, secondo cui, in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Infondate appaiono, infine, anche le censure formulate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto non è dato ravvisare alcuna violazione di tali parametri con riferimento a disposizioni normative che, nell’esercizio di una competenza legislativa caratterizzata da un elevato grado di autonomia, la Regione ha inteso adottare per la composizione dei consigli e la validità delle sedute dell’organo di governo delle Comunità montane insediate sul suo territorio. - Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.
Massima n. 30028
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n.68 in materia di Comunità montane, secondo cui la Comunità montana Area Lucchese continuerà ad operare sino all’individuazione del suo nuovo ambito territoriale secondo le modalità stabilite dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. - Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell'organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare»;
b) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto previsto dal precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n. 5 del 2005) indicato in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n. 18 del 2005) indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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