Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2005
Corte cost., sent. 27 gennaio 2005, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2005
- Data di deposito
- 27 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 4, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 52, comma 4, lettera d), legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 52, comma 4, lettera c), legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 52, comma 19, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 52, comma 21, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 3, comma 32, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29100
Va disposta la riunione dei giudizi che, avendo ad oggetto disposizioni legislative sostanzialmente omogenee, censurate in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto profili coincidenti, possono essere decisi con un'unica pronuncia, mentre va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale.
Massima n. 29101
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 4 dell'art. 52 della legge n. 289 del 2002, il quale, prevedendo un adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004, 2005, cui le Regioni possono accedere subordinatamente a specifici adempimenti e condizioni, lederebbe, secondo la ricorrente, l'autonomia regionale, determinando, in violazione dell'art. 119, comma quarto, della Costituzione, uno “squilibrio strutturale” tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle Regioni, incompatibile con il principio dell'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite alle Regioni. Ed invero, tenuto conto del complessivo quadro normativo ai fini del contenimento della spesa sanitaria e degli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, la disposizione in esame costituisce espressione del carattere “incentivante” del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del connesso miglioramento del livello di assistenza, sicché gli ulteriori adempimenti richiesti alle Regioni costituiscono condizione necessaria per “l'accesso all'adeguamento del finanziamento del s.s.n.”, in conformità al consolidato schema – perdurando l'attuale regime transitorio di applicazione dell'art. 119 della Costituzione – di regolazione finanziaria tra Stato e Regioni nel settore sanitario. - Sull’attuazione dell’art. 119 Cost., v. citata sentenza n. 36/2004.
Massima n. 29102
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 4, lettera d), della stessa legge n. 289 del 2002 - nella parte in cui subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale alla condizione che esse adottino provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere -, in riferimento ai profili di preteso contrasto con gli artt. 4, 51 e 97 della Costituzione, posto che si tratta di parametri costituzionali, che non riguardano, direttamente o indirettamente, la tutela della sfera di autonomia regionale. - Sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale non riferite a parametri riguardanti l’autonomia regionale, v. citate sentenze n. 345 e n. 196/2004.
Massima n. 29103
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 4, lettere c) e d), della legge n. 289 del 2002, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui le disposizioni in esse contenute subordinano l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo a determinate condizioni. Infatti, per quanto riguarda l’art. 52, comma 4, lettera c), la previsione della legge statale, concernente “adeguate iniziative” regionali per favorire lo svolgimento continuativo degli accertamenti diagnostici <<nella prospettiva dell'eliminazione o contenimento delle liste di attesa>> e <<con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana>>, non impone affatto obblighi lesivi della competenza legislativa regionale, ma costituisce proprio la prefissione di un principio in termini di risultato, che lascia alla discrezionalità delle Regioni la scelta delle misure organizzative più appropriate per la realizzazione degli scopi indicati. Per quanto riguarda l’art. 52, comma 4, lettera d), la norma impugnata, che prescrive l'adozione, da parte delle Regioni, di “provvedimenti” diretti a prevedere la “decadenza automatica” dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, non può essere considerata, per il suo tenore letterale, come impositiva di un obbligo cogente, che elimini in materia ogni spazio di autonomia legislativa ed organizzativa regionale e deve essere letta come recante un principio che “sollecita” le Regioni a configurare, per le ipotesi di mancato conseguimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie, un'apposita disciplina relativa all'irrogazione della misura della decadenza dei rispettivi direttori generali. - Sull'individuazione delle prestazioni essenziali, cui hanno diritto gli assistiti del servizio sanitario nazionale: rientra tra i compiti specifici del legislatore e della programmazione statali, anche per rendere confrontabili, nell'ambito dell'unitarietà del servizio sanitario, le prestazioni rese (sentenze n. 507 e n. 63/2000).
Massima n. 29104
E’ inammissibile la censura avente ad oggetto l’art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui la stessa norma limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni, congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, per asserita violazione dell’art. 41 Cost. Infatti il lamentato contrasto con l'autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese farmaceutiche non riguarda la sfera di attribuzioni regionali.
Massima n. 29105
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui la stessa norma limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni, congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, sollevata in relazione all’art. 117 Cost. Ed invero, la norma in esame contiene un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale, dato il concreto rischio che gli oneri organizzativi delle imprese farmaceutiche potrebbero trasferirsi sui prezzi anche dei medicinali forniti dalle stesse al servizio sanitario, con conseguente aumento dei costi da esso sopportati. In ogni caso, le eventuali limitazioni alle iniziative “promozionali” delle imprese farmaceutiche non possono pregiudicare in alcun modo l'autonomia organizzativa della Regione ricorrente.
Massima n. 29106
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 52, comma 21, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede alcuna forma di “codecisione” delle regioni né in ordine alla localizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica, né in ordine all'attività che esso è chiamato a svolgere, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, per difetto d'interesse della ricorrente. Infatti la difesa di quest’ultima, in sede di discussione orale, ha sostanzialmente rinunciato al prospettato motivo di ricorso.
Massima n. 29107
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 32, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui la disposizione impugnata reitera e ribadisce alcune delle misure di “razionalizzazione” e contenimento della spesa sanitaria già stabilite dall'art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002, in riferimento agli artt. 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione, in quanto sono pienamente riferibili alla questione in esame le motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza delle censure già formulate con la presente sentenza nei confronti del predetto art. 52, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002. - V. massima B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 4, 51 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 19, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, lettere c) e d), della predetta legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003 indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 19, della predetta legge n. 289 del 2002 sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003 indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli articoli 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 33 del 2004 indicato in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze