Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2005
Corte cost., sent. 27 gennaio 2005, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/2005
- Data di deposito
- 27 gennaio 2005
- Data di decisione
- 12 gennaio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 1, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 28, comma 2, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 28, comma 3, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 28, comma 4, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 28, comma 5, legge n. 289 del 27 novembre 2002
- art. 28, comma 6, legge n. 289 del 27 novembre 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 29097
Le impugnazioni relative all'art. 28 della legge n. 289 del 2002 (che detta disposizioni in materia di acquisizioni di informazioni, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, vengono trattate distintamente rispetto alle altre questioni proposte negli stessi ricorsi, riservate a separate decisioni.
Massima n. 29098
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi da 1 a 4, della legge n. 289 del 2002 - che riguardono l'attività di acquisizione, da parte del Ministero dell'economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche (commi 1 e 2), prevedono l’obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni (comma 3), nonché il divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione (comma 4) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti i contenuti regolativi delle disposizioni impugnate, costituiscono espressione della competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”, materia che legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari, tenuto conto della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica. Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, questa Corte ha precisato che il coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere “finalistico” dell'azione di coordinamento postula che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata». - In materia impositiva di vincoli agli enti locali per ragioni di coordinamento finanziario, v. citata sentenza n. 36/2004. - In tema di potere di coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, v. citata sentenza n. 376/2003.
Massima n. 29099
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 289 del 2002 - che concernono, rispettivamente, la predisposizione di modalità uniformi di codificazione di dati di rilievo contabile (incassi e pagamenti) e di trasmissione dei bilanci degli enti locali alla competente sezione della Corte dei conti - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Si tratta, infatti, di materia che - oltre a partecipare della finalità di “coordinamento della finanza pubblica” - attiene all’ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, qual è il coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), in relazione alla quale lo Stato ben può, esercitare, nelle forme che ritenga più opportune, la potestà regolamentare; né in una materia ascritta alla competenza legislativa esclusiva, il rispetto del principio di leale collaborazione imporrebbe allo Stato di garantire alle Regioni, quando esso regoli attività di queste ultime, una forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, talché la previsione, nel comma 5, dello stesso art. 28 di un parere (e non di una intesa) della Conferenza unificata appare del tutto idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tanto più in considerazione della natura eminentemente tecnica della disciplina di coordinamento statale. - Sulla inidoneità della previsione di obblighi informativi a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantita, v. citata sentenza n. 376/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 novembre 2002, n. 289, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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