Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2005

Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2005
Data di deposito
26 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 62 del 10 marzo 2002
  • art. 1, comma 9, legge n. 62 del 10 marzo 2002
  • art. 1, comma 10, legge n. 62 del 10 marzo 2002
  • art. 1, comma 4, legge n. 62 del 10 marzo 2000
  • art. 1, comma 9, legge n. 62 del 10 marzo 2000
  • art. 1, comma 10, legge n. 62 del 10 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29086

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62, proposto in via principale nella vigenza del vecchio Titolo V della parte seconda Costituzione, non rilevano le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e lo scrutinio deve svolgersi alla luce dei parametri all’epoca vigenti.

Massima n. 29087

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quanto detterebbe criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica, impingendo sulla capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni, e non coinvolgerebbe la Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali. Premesso che la legge n. 62 del 2000 non ha tra le sue finalità quella di intervenire sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale di istruzione, la individuazione dei requisiti che le scuole devono possedere per poter ottenere il riconoscimento della parità ed essere inserite nel sistema nazionale di istruzione costituisce esercizio della potestà legislativa statale in materia di istruzione, in relazione al quale non può configurarsi un obbligo di concertazione con le Regioni, non essendo individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; né la disposizione censurata incide sulle funzioni delegate alle Regioni dall’art. 138, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, in ordine alla programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, potendo tali funzioni - che non abilitano le Regioni ad interferire con la individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parità - essere esercitate dalle Regioni solo con riferimento ai soggetti che, in base alla legge statale, siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nel sistema nazionale di istruzione.

Massima n. 29088

L’intervenuta adozione, previo parere della Conferenza unificata, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e la mancata impugnazione dello stesso da parte di alcuna Regione, né in sede di conflitto di attribuzione, né dinanzi al giudice amministrativo, non consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge citata, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, proprio in quanto non prevedeva la consultazione della Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Non esiste, infatti, consenso tra le parti circa il venir meno dell’interesse ad una pronuncia della Corte e la cessazione della materia del contendere non può derivare dalla attuazione che abbia avuto la norma censurata, permanendo nell’ordinamento una disposizione che, in ipotesi, potrebbe dare luogo anche a diverse applicazioni, non conformi agli evocati parametri.

Massima n. 29089

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, nella parte in cui (comma 9) prevede un piano straordinario di finanziamento delle Regioni e delle Province autonome a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione, affidando al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire con decreto i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo, e nella parte in cui (comma 10)stabilisce direttamente una delle modalità di fruizione dei benefici, disponendo che i soggetti aventi i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di cui al comma 9, possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare le modalità con cui sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Dalla mancata previsione di una consultazione in sede di adozione del decreto previsto dall’art. 1, comma 9, non può farsi discendere automaticamente la illegittimità della disposizione censurata, trovando comunque applicazione le disposizioni generali che quella consultazione impongono prima dell’esercizio delle funzioni di competenza dello Stato in materie di concorrente interesse delle Regioni e delle autonomie locali; né la ricorrente ha dedotto la lesione delle proprie competenze a causa della intervenuta consultazione della Conferenza unificata in luogo della Conferenza permanente, essendosi limitata ad osservare in proposito che il Governo ha ritenuto sussistente in materia anche un concorrente interesse delle autonomie locali. La disposizione censurata, inoltre, costituisce un principio fondamentale della materia, valido per tutte le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate.

Massima n. 29090

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, in quanto demanda al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle somme da destinare al sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione, senza porre alcun limite alla discrezionalità dell’Esecutivo. La riserva di legge posta dall’art. 119 Cost., peraltro relativa alla garanzia dell’autonomia finanziaria regionale - che non risulta in alcun modo alterata dalla previsione di un finanziamento straordinario -, è rispettata dalla disposizione censurata, la quale, non solo prevede che la ripartizione debba individuare i beneficiari del finanziamento straordinario in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, ma dispone altresì che a tal fine debba farsi riferimento all’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, 448, che, a sua volta, richiama i requisiti di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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