Corte costituzionale

Sentenza n. 285/2005

Corte cost., sent. 19 luglio 2005, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:285

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 22, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 6, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 9, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 11, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 12, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 13, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 14, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 15, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 16, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 17, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 19, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 10, comma 4, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 17, comma 4, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 19, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 9, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 13, comma 9, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 4, comma 6, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 10, comma 4, secondo periodo, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 4, ad eccezione del comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 8, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 22, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 22, comma 4, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 6, comma 7, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 18, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 7, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 18, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004
  • art. 20, decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29621

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, prospettata sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina concernente l’individuazione del criterio per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento nella produzione di opere cinematografiche sarebbe solo eventuale. Ed infatti, in tale prospettazione non si evidenzia alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni ricorrenti.

Massima n. 29622

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in quanto sollevata in relazione ad una erronea individuazione del parametro di riferimento. Ed infatti, mentre si invoca esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, in realtà si lamenta la lesione dell’art. 118 Cost. per mancata previsione di una competenza regionale in ordine alla autorizzazione all’apertura di alcune multisale.

Massima n. 29623

L’art. 117, nono comma, della Costituzione facoltizza le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, senza, tuttavia, escludere che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie, facendo salva l’ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta dall’art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che esplicita limiti e procedure per l’eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni e ne conferma il carattere meramente facoltativo, si giunga alla stipula di un accordo internazionale in tale ambito, il quale disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati con lo Stato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, nono comma, della Costituzione, dell’art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Massima n. 29624

Dalla 'ratio' della disposizione di delega, ancorché espressa in forma estremamente sintetica, emergono elementi che possono condurre a ritenere che la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l’esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura.

Massima n. 29625

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di definire “gli indicatori ed i rispettivi valori” relativi ai parametri indicati dal decreto legislativo stesso per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese medesime.

Massima n. 29626

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l’approvazione ministeriale del programma triennale avvenga “d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di approvare il “programma triennale”, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche; programma che – tra l’altro – individua le aree geografiche di intervento e individua gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

Massima n. 29627

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tento e Bolzano”, limitatamente alla disciplina concernente “gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per una incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l’arco temporale di riferimento del criterio stesso”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere ivi previsto.

Massima n. 29628

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, limitatamente alla disciplina concernente “il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell’eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l’impiego dei contributi erogati”.

Massima n. 29629

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di stabilire annualmente “le quote percentuali” del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, “in relazione alle finalità di cui al comma 3”.

Massima n. 29630

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di stabilire “le quote percentuali” di ripartizione del premio di cui al comma 3” fra le diverse categorie di soggetti che possono aspirare ai “premi di qualità”.

Massima n. 29631

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti “d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di definire annualmente gli obiettivi che contribuiscono a far deliberare l’erogazione dei contributi alle attività cinematografiche.

Massima n. 29632

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 19, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ai fini, infatti, di porre in essere il recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di definire annualmente i criteri per la concessione di premi alle sale 'd’essai' ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose”.

Massima n. 29633

Non sussiste la necessità di ricondurre ai moduli della concertazione fra gli organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina della composizione e delle modalità “di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni”, poiché tale disciplina è inerente alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui disciplina la composizione e le modalità “di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni”.

Massima n. 29634

Va esclusa la necessità dell’intesa nella ipotesi, da un lato, di disposizione a contenuto meramente tecnico e, dall’altro, per la sua prevalente inerenza alla materia “dell’ordinamento civile”, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, per la parte concernente la “periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori (…) come corrispettivo del servizio di rilevazione”.

Massima n. 29635

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Massima n. 29636

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che attribuisce al decreto ministeriale, da adottarsi sentito il Ministero per le attività produttive, il potere di determinare le “modalità tecniche di attuazione” per la cosiddetta pubblicità indiretta all’interno dei film. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Massima n. 29637

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato con il concerto del Ministro per l’economia e delle finanze, di stabilire “le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti concessi”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Massima n. 29638

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevede che il Ministro designi i componenti di “un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura”, che deve selezionare tre progetti da premiare mediante il conferimento di incentivi speciali e attribuire i “premi qualità”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Massima n. 29639

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che prevede che “con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse” relative alla promozione delle attività cinematografiche e di monitoraggio circa il loro impiego”. Ed infatti, in ipotesi in cui venga in rilievo la natura tecnica del potere normativo previsto o l’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, va riconosciuta la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, limitatamente all’espressione di un potere obbligatorio.

Massima n. 29640

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, comma 5, e 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, relativi all’autorizzazione all’apertura “di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento” che la disciplina censurata riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo. Riconosciuta, infatti, l’afferenza della disciplina in esame alla materia del “governo del territorio”, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e non sussistendo esigenze unitarie tali da legittimare l’intervento del legislatore statale allo svolgimento della funzione amministrativa, non appare giustificata l’attrazione di tale funzione in favore degli organi amministrativi dello Stato.

Massima n. 29641

Premesso che le disposizioni censurate pongono dubbi sulla qualificabilità dei poteri in esse previsti come espressione di potestà regolamentare in senso proprio, tuttavia va osservato che alcune di esse possono essere ricondotte, almeno in parte, nell’alveo delle materie di competenza esclusiva dello Stato (cfr. art. 4, comma 6; art. 8, comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce alla determinazione della percentuale di contributo da versare alla SIAE come corrispettivo del servizio di rilevazione). Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, sesto comma della Costituzione, dell’art. 4, comma 6, dell’art. 8, comma 4, dell’art. 9, comma 3, dell’art. 10, comma 4, dell’art. 12, commi 4 e 5, dell’art. 17, commi 3 e 4, dell’art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Massima n. 29642

Le attività cinematografiche sono riconducibili – come, peraltro, la Corte ha già avuto modo di affermare - alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali”, né da queste scorporabili, affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Appare, quindi, improprio il richiamo alle materie dell’industria e del commercio, stante il carattere strumentale della disciplina in esame rispetto alla natura delle attività medesime inerenti al settore della cultura. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’ art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 e 22, commi 1 e 4.

Massima n. 29643

Con riferimento alla disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche essa va ricondotta nelle materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, quali il “governo del territorio”, anche in ragione di profili attinenti alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, nonché inerenti alle attività commerciali. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 4, dell’art. 3, comma 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, e degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Massima n. 29644

Qualora il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a disciplinare le attività, quali, nella specie, quelle nel settore cinematografico, ciò giustifica un intervento dello Stato che si svolga mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principi fondamentali – la successiva normazione regionale, al fine di soddisfare le esigenze che richiedono una gestione unitaria a livello nazionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, comma 1 e 3, dell’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e dell’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Massima n. 29645

Ricondotti nell’ambito dei moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti quei poteri di tipo normativo e programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema, può escludersi che sussista la dedotta lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti. Non sono, pertanto, fondate, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, l’art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale avvenga «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso»;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

14) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

15) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevata, in relazione all'art. 117, nono comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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