Corte costituzionale
Sentenza n. 282/2005
Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/2005
- Data di deposito
- 15 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, comma 4, penultimo periodo, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 50, comma 4, ultimo periodo, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29617
Il 'thema decidendum' nel giudizio di legittimità costituzionale è individuato dall’ordinanza di rimessione, rimanendo estranei al giudizio stesso l’esame degli ulteriori parametri e profili prospettati dalla difesa delle parti private costituite, in quanto con essi viene introdotto un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice 'a quo'.
Massima n. 29618
In base al canone interpretativo, secondo cui tra due possibili interpretazioni consentite dalla lettera della disposizione, è corretta quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione ed in base ai lavori preparatori della legge, la norma censurata va intesa nel senso che la perdita di efficacia delle “decisioni di autorità giurisdizionali”, in essa contemplata, si riferisca alle decisioni impugnate o impugnabili, non già alle decisioni irrevocabili o passate in giudicato. Tuttavia, la salvezza del giudicato formatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica non può comprendere le decisioni adottate, nel regime dell’alternatività, con decreto del Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario, dovendosi escludere che la decisione che conclude tale procedimento abbia la natura o gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, come la Corte ha più volte affermato. Ne consegue che non sussiste la violazione dei parametri costituzionali invocati, né in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché la garanzia da essi prevista si riferisce al diritto di agire in sede giurisdizionale e non nella sede amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; né in relazione agli artt. 100 e 103 della Costituzione, poiché, da un lato, l’atto in esame del Consiglio di Stato è espressione di una funzione consultiva, su cui, peraltro, la norma non incide, dall’altro, non vengono in rilievo profili concernenti l’attività giurisdizionale affidata al Consiglio di Stato; infine, non viene leso l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’affidamento nella sicurezza giuridica, poiché il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare sfavorevolmente, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati. Non è, pertanto, fondata, in relazione agli artt. 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituizone, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui disciplina, con una norma di interpretazione autentica, la portata e la decorrenza dell’abrogazione del nono comma dell’art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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