Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2005
Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2005
- Data di deposito
- 7 luglio 2005
- Data di decisione
- 23 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 43, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 42, comma 1, lettera c), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 42, comma 1, lettera b), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera d), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera e), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera i), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera m), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera g), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera p), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera a), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 42, comma 1, lettera f), legge n. 3 del 16 gennaio 2003
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 13, comma 1, terzo periodo, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 13, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 19, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 16, comma 4, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 4, comma 236, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 17, lettera b), statuto regione Sicilia
- art. 17, lettera c), statuto regione Sicilia
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 29518
Va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, la legge n. 3 del 2003 e la legge n. 350 del 2003 sollevate con il medesimo ricorso.
Massima n. 29519
Va dichiarata l’estinzione dei giudizi, per rinuncia accettata dalla controparte, dei giudizi aventi ad oggetto gli artt. 42 e 43 della legge n. 3 del 2003, nonché il d.lgs. n. 288 del 2003, in relazione agli artt. 3, 114, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 Cost., 17, lettere b) e c) dello Statuto della Regione siciliana.
Massima n. 29520
Sono inammissibili le questioni proposte nei confronti dell'art. 42, comma 1, lettera c), della legge n. 3 del 2003 e dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in relazione all'art. 3 Cost. Infatti con le censure in esame si lamenta la creazione di un privilegio in favore di una determinata categoria di dipendenti per ciò che riguarda la disciplina del loro rapporto di lavoro; ma in tale prospettazione non si realizza alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Regione ricorrente. - In tema legittimazione delle Regioni a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato, v. citate sentenze n. 287 e n. 286/2004, nonché n. 303/2003.
Massima n. 29521
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti è da ammettere la possibilità dell'utilizzazione della normazione mediante il procedimento di delega legislativa al fine di dettare i principî fondamentali di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., dal momento che questi ultimi possiedono caratteristiche e livelli di specificità in astratto compatibili con il menzionato procedimento normativo. - Sull’utilizzo della delega legislativa per dettare i principî fondamentali di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., v. citate sentenze n. 50/2005, n. 280/2004 e n. 359/1993.
Massima n. 29522
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere b), c), d), e), i) e m), della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. Infatti, è consentito allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente (quali, nella specie, la tutela della salute e la ricerca scientifica), andare al di là di quanto possono disciplinare ordinariamente le leggi cornice, per tutelare al tempo stesso, in modo diretto, anche “esigenze di carattere unitario” ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., seppur nei limiti e con le necessarie forme collaborative. Ed invero la normativa di cornice delegata in questione concerne “la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni”, e cioè un procedimento del tutto innovativo concernente un nuovo tipo di soggetto giuridico (la Fondazione IRCCS di diritto pubblico), che è nella esclusiva disponibilità del legislatore statale, dal momento che corrisponde ad una nuova tipologia di persona giuridica, la quale esige necessariamente una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa e rende ammissibile la riserva ad organi statali di alcuni – pur limitati e condivisi con le Regioni – poteri amministrativi di attuazione di questo rinnovato sistema di organizzazione e di gestione, stante la ineludibile permanenza di alcune specifiche responsabilità di organi statali in materie complementari (come quelle inerenti i rapporti con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento internazionale). - Sugli enti di ricerca sanitaria, per il periodo ante riforma, v. citate sentenze n. 338/1994, n. 356/1992, n. 285/1974 e n. 176/1971. - Sul principio c.d. di sussidiarietà ascendente, nonché sulle modalità di coinvolgimento delle Regioni secondo moduli di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003. - Sulla permanenza allo Stato con legge di funzioni amministrative in materie di competenza concorrente per esigenze di carattere unitario, v. citate sentenze n. 31/2005, n. 6/2004 e n. 303/2003.
Massima n. 29523
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere g) e p), della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. Infatti la legittima disciplina da parte del legislatore statale del processo di trasformazione degli IRCCS pubblici in apposite fondazioni di diritto pubblico (v. massima E) giustifica la previsione concernente la disciplina dell'assetto giuridico degli IRCCS non trasformati o degli IRCCS di diritto privato, in quanto parte di un complessivo processo di trasformazione, che non può non riguardare anche le figure affini o residuali.
Massima n. 29524
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera a), della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. Infatti la previsione oggetto di censura, che attribuisce al Ministro della salute, d'intesa con la Regione interessata, la competenza in materia di trasformazione degli IRCCS esistenti in Fondazioni di rilievo nazionale, non appare irragionevole, dal momento che occorre garantire una sostanziale uniformità di valutazione; d’altro canto la necessità dell'intesa assicura la partecipazione paritaria della Regione direttamente interessata.
Massima n. 29525
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera m), della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. Infatti la delega al Governo a disciplinare «i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi» non potrà che riprodurre, negli specifici contesti previsti, i ruoli fondamentali disciplinati dalla disposizione relativa alla trasformazione degli IRCCS esistenti, con particolare riferimento al ruolo del Ministro ed alla necessaria intesa della Regione interessata.
Massima n. 29526
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 43 della legge n. 3 del 2003, secondo cui spetta al Ministro della salute la determinazione dell'“organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline”, “sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Detta previsione risponde infatti ad una scelta non implausibile e compatibile con gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che responsabilità del genere competono ad un organo che riesca ad avere una visione d'insieme della complessiva capacità e specificità degli IRCCS, anche in relazione alle mutevoli tendenze della ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale ed a livello comunitario. Tali considerazioni valgono a rendere ragione anche del motivo per il quale si prevede in materia una forma meno rigida di partecipazione regionale all'esercizio del potere del Ministro della salute.
Massima n. 29527
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere b), f) e p), della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. Infatti il particolare ruolo riconosciuto al Ministro della salute in tema di garanzia di una visione unitaria sul piano della ricerca scientifica dell'intera rete degli IRCCS giustifica sia il potere del Ministro di affidare “diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca” ai diversi IRCCS, sia il potere dello stesso Ministro di nominare, “sentita la Regione interessata”, il “direttore scientifico responsabile della ricerca”, tanto negli IRCCS trasformati in fondazioni, quanto in quelli non trasformati.
Massima n. 29528
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 42, comma 1, lettera b) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata». Infatti, la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di “ricerca scientifica” che di “tutela della salute”, non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, né consente di giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della competenza a dettare i principî fondamentali, che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Massima n. 29529
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute». Infatti, la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di “ricerca scientifica” che di “tutela della salute”, non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, né consente di giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della competenza a dettare i principî fondamentali, che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Massima n. 29530
Sono inammissibili le questioni proposte nei confronti degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Infatti le doglianze regionali prospettano, in modo generico, una lesione della potestà legislativa concorrente e delle competenze amministrative nei confronti di un insieme di disposizioni dal contenuto estremamente variegato ed eterogeneo, senza la necessaria individuazione degli specifici contenuti normativi che si porrebbero in contrasto con i parametri evocati.
Massima n. 29531
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 11 del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti la previsione di una nuova tipologia di persona giuridica, la Fondazione IRCCS di diritto pubblico, esige necessariamente una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa, pur nel riconoscimento di una sua autonoma potestà statutaria, così come l'eventuale permanenza di alcuni IRCCS che non si possano trasformare in Fondazioni richiede che ad essi si dia comunque un sicuro assetto organizzativo, di cui finora non disponevano a causa delle loro complesse e tormentate evoluzioni normative. D’altra parte le disposizioni denunciate lasciano spazio ad una serie di specificazioni che potranno essere operate tramite la potestà statutaria delle Fondazioni.
Massima n. 29532
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore», e l'art. 3, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente». Ciò in quanto dette disposizioni pretendono di riservare, mediante obblighi legislativi, alcune designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.
Massima n. 29533
Tenuto conto del carattere ingiustificatamente dettagliato e quindi invasivo dell’autonomia delle Fondazioni, nonché della indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali (v. massima Q), va dichiarata, in via consequenziale (art. 27, legge n. 87 del 1953), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente al terzo e al quarto periodo.
Massima n. 29534
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università». Ciò in considerazione del carattere ingiustificatamente dettagliato della disposizione, invasiva dell’autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, nonché dell’indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali.
Massima n. 29535
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 288 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., là dove prevede la possibilità che parte dei finanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, siano destinati dal Ministro della salute al “finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazione a rete”. Infatti, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere non fondate le questioni legittimità proposte avverso l'art. 43 della legge n. 3 del 2003 (v. massima I) e l'art. 42, comma 1, lettera f), della medesima legge (v. massima L), è evidente che la previsione in questione concretizza uno degli strumenti attribuiti al Ministro della salute sulla base dell'art. 118, primo comma, Cost.
Massima n. 29536
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost. Ciò in quanto le disposizioni riguardanti la nomina dei direttori scientifici da parte del Ministro della salute, “sentito il Presidente della Regione interessata”, sia nelle fondazioni che negli IRCCS non trasformati costituiscono mera attuazione del criterio direttivo contenuto nelle lettere b) e p) dell'art. 42, comma 1, della legge n. 3 del 2003 (v. massima L).
Massima n. 29537
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, e 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost. E’ infatti compatibile con l’art. 118 Cost. il riconoscimento al Ministro della salute di un ruolo significativo nei processi di gestione concernenti la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, al fine di garantire una adeguata uniformità e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti, seppure a condizione che parallelamente siano configurati significativi istituti di partecipazione delle Regioni interessate e di leale collaborazione, tanto più che i poteri ministeriali sono opportunamente affiancati dalla previsione di una necessaria intesa fra il Ministro ed il Presidente della Regione interessata.
Massima n. 29538
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale detta disposizioni in tema di estinzione delle Fondazioni IRCCS e di devoluzione del patrimonio previa intesa con il Ministro della salute. Infatti tale disposizione costituisce attuazione non irragionevole della delega di cui all'art. 42, comma 1, lettera n), della legge n. 3 del 2003.
Massima n. 29539
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «e di controllo». In effetti, il riconoscimento degli IRCCS come enti autonomi, dotati di propri statuti ed organi di controllo interni, ed operanti nell'ambito della legislazione regionale di tipo concorrente, rende manifesto come non sia conforme a Costituzione attribuire al Ministro della salute veri e propri poteri di controllo amministrativo su di essi.
Massima n. 29540
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, che prevede un vero e proprio controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS, controllo affidato ad appositi organi statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti su scala regionale. Un controllo del genere, ormai escluso sia per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta abrogazione degli stessi artt. 125 e 130 della Costituzione, potrebbe essere ammissibile solo all'interno di una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS come “enti pubblici nazionali”. Ma essendo gli istituti in esame enti pubblici operanti nell'ambito regionale, non è configurabile alcun controllo di questo tipo.
Massima n. 29541
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 2, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 - che prevedono controlli sugli organi degli IRCCS, nonché il potere di vigilanza riconosciuto al Ministero dell’economia dall’art. 2, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 288 del 2003 -, tenuto conto del peculiare ruolo riconosciuto al Ministro della salute nei processi di gestione concernenti la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni (v. massime E e V).
Massima n. 29542
Non è fondata, in relazione all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti, in assenza di una esplicita disciplina, statale o regionale, è legittimo il rinvio alle disposizioni del codice civile a proposito delle persone giuridiche, purché sia ovviamente compatibile con quanto stabilito dal d.lgs. n. 288 del 2003. La disposizione denunciata non esclude, quindi, che le singole Regioni possano esercitare i propri poteri normativi in materia, in funzione integrativa di quanto determinato in tema di ordinamento delle Fondazioni IRCCS dal decreto delegato.
Massima n. 29543
Non è fondata, in relazione all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti, considerando quanto stabilito nella lettera p) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, emerge che sono gli IRCCS non trasformati in fondazioni i soggetti che devono comunque adeguare la loro organizzazione ed il loro funzionamento ad alcuni principî della delega e che quindi l'intesa di cui al denunciato art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 rappresenta semplicemente una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull'intero territorio nazionale, di quali debbano essere le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, ovviamente nel rispetto di quanto determinato a livello delle fonti primarie statali. Ciò, peraltro, non esclude che in ambiti ulteriori ciascuna Regione possa esercitare il proprio potere legislativo anche in questo particolare settore. - L’interpretazione dei decreti legislativi deve essere compiuta anche considerando quanto contenuto nelle disposizioni di delega legislativa, v. citate sentenze n. 125/2003 e n. 15/1999.
Massima n. 29544
Non è fondata, in relazione all’art. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 236, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Infatti, da un lato, la disposizione in questione può essere qualificata come principio fondamentale in ordine alla gestione del patrimonio degli IRCCS, dall'altro, il potere ministeriale circa le modalità di attuazione delle operazioni di alienazione si configura come potere amministrativo di autorizzazione da esercitare nei confronti del singolo ente e fondato su esigenze unitarie e non come potere normativo in deroga al riparto delle competenze regolamentari di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Veneto e dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), limitatamente alle parole «Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, commi 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), limitatamente alle parole «e di controllo»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore»;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente»;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università»;
7) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 288 del 2003 limitatamente alle parole «In caso di riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia e per le quali l'Università contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal rettore dell'Università e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti»;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del 2003;
9) dichiara estinti, per rinuncia accettata dalla controparte, i giudizi promossi dalla Regione Siciliana con i ricorsi nn. 30 e 98 del 2003 e dalla Regione Veneto con il ricorso n. 31 del 2003, quest'ultimo limitatamente agli artt. 42 e 43 nei confronti della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
10) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione Marche nei confronti degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, 11, commi 1 e 2, 12, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dell'art. 42, comma 1, lettera c) della legge n. 3 del 2003 e dell'art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 288 del 2003, in relazione all'art. 3 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i), m) ed n) della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 Cost., sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge n. 3 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma e 118 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3; dell'art. 3, commi 1, 4, 5 e 6; dell'art. 4, commi 1, 2, 4, 5 e 6; dell'art. 5; dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4; dell'art. 8; dell'art. 10, comma 1; dell'art. 11, commi 1 e 2; dell'art. 12, comma 2; dell'art. 14; dell'art. 15 commi 1 e 2; dell'art. 16, commi 3 e 4; dell'art. 17, comma 2; dell'art. 19 del d.lgs. n. 288 del 2003, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 primo e secondo comma, 119 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 236, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
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