Corte costituzionale
Sentenza n. 244/2005
Corte cost., sent. 24 giugno 2005, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/2005
- Data di deposito
- 24 giugno 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione Molise n. 12 del 8 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29478
Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Comunità montana “Molise centrale” nel giudizio di costituzionalità riguardante l'art. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella 'Gazzetta Ufficiale' della Repubblica, fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Cfr., 'ex multis', ordinanze n. 383/2002 e n. 394/2001.
Massima n. 29479
L'oggetto del giudizio su cui effettuare la verifica di costituzionalità è unicamente quello indicato nell'ordinanza di rimessione. Ne deriva che non possono essere prese in esame le ulteriori censure e i parametri di costituzionalità prospettati dalle parti costituite (ovvero dai ricorrenti e dagli interventori 'ad adiuvandum' nel giudizio 'a quo'). - Cfr., citate, sentenza n. 405/1999; ordinanze n. 174/2003 e n. 219/2001.
Massima n. 29480
Sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione sotto il profilo della carenza dei necessari presupposti di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. In primo luogo, infatti, rientra nel potere del giudice 'a quo' prospettare in via autonoma motivi di censura della norma impugnata. Inoltre, il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Vedi, citate, ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002.
Massima n. 29481
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12, nella parte in cui attribuisce «ai poteri del Presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della Comunità montana», sollevata in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione. Infatti, deve ritenersi inconferente il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra l'altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”. Ciò in quanto la citata disposizione fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Allo stesso modo inconferente deve ritenersi il riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 114 della Costituzione, non contemplando quest'ultimo le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Quanto alle censure formulate con riferimento all’art. 97 Cost., deve ritenersi erronea la prospettazione da cui muove il giudice 'a quo' in relazione all'assenza di un termine di durata della supplenza del commissario straordinario. Questi dovrà, infatti, esercitare i poteri conferitigli con il decreto di nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione regionale ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L’art. 97 Cost. si evidenzia, in relazione alle altre censure di incostituzionalità, inconferente. Non pertinenti devono, altresì, ritenersi le censure di violazione dei principî di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di autonomia degli enti locali (art. 5 della Costituzione). Non risulta, infatti, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, la previsione di un controllo sostitutivo sugli organi, subordinato alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impediscano all'ente di poter svolgere le funzioni allo stesso demandate. Sotto altro aspetto, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale l'affidamento di tale funzione ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevante essendo soltanto la circostanza che debba trattarsi di un organo politico della Regione. Quanto alle censure formulate in relazione all’art. 123 Cost., va osservato che tenuto conto del contenuto della disposizione censurata, può ritenersi non necessaria la previsione di meccanismi di preventiva consultazione dei Comuni interessati. Il carattere oggettivo degli eventi cui la norma si riferisce è, infatti, sufficiente a giustificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio con i Comuni stessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunità montane) sollevata, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 giugno 2005
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Di Paola
Testo integrale
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