Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2005
Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2005
- Data di deposito
- 21 aprile 2005
- Data di decisione
- 7 aprile 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, come modificato, legge della Regione Basilicata n. 59 del 31 agosto 1995
- art. 46, legge della Regione Basilicata n. 6 del 2 febbraio 2001
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 1, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 5, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 11, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 18, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 19, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 26, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Massime
Massima n. 29350
Lo scrutinio nel merito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, non è precluso dalla circostanza che il giudice rimettente abbia citato la norma impugnata in un testo diverso da quello vigente al momento dell’emanazione dell’ordinanza, in quanto le modifiche subite dalla norma, ad opera dell’art. 46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 non incidono sulla sostanza del precetto normativo. - Sulla irrilevanza delle modificazioni della norma impugnata intervenute prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, nel caso in cui le modifiche stesse non incidano sulla sostanza del precetto normativo, v. le citate sentenze nn. 18/2004 e 277/2004.
Massima n. 29351
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo che, successivamente all'ordinanza, all'articolo impugnato è stato aggiunto, dalla legge regionale 21 novembre 2003, n. 31, un comma 1-bis, perché quest'ultima norma ha un oggetto diverso da quello della disposizione della cui legittimità il remittente dubita. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge regionale della Basilicata, introdotto dalla legge regionale 21 novembre 2003, n. 31, v. la citata sentenza n. 62/2005.
Massima n. 29352
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui stabilisce che «è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni», va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sulla base del rilievo che il remittente avrebbe dovuto impugnare anche le disposizioni (artt. 3 e 4) che disciplinano le deroghe al divieto, in quanto nel giudizio 'a quo' la deroga non è stata richiesta, ed essendo in discussione in quel giudizio non la possibilità di un’autorizzazione amministrativa in deroga, ma la sussistenza del diritto – a prescindere da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione – di chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni.
Massima n. 29353
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni. Premesso che il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, il divieto posto dalla disposizione censurata, se è legittimo per quanto riguarda i rifiuti urbani non pericolosi, si pone, invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997, e perché viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sotto questi profili assorbe gli ulteriori profili di censura. - Sulla applicabilità del principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento ai soli rifiuti urbani non pericolosi e non anche ad altri tipi di rifiuti, v. le citate sentenze nn. 281/2000 e 335/2001. - Sul divieto per le Regioni di adottare misure atte ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone, v. le citate sentenze nn. 505/2002 e 62/2005. - Sull’assorbimento degli ulteriori profili di censura, in caso di accoglimento di quello preso in considerazione dalla Corte, v. la citata sentenza n. 281/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), come modificata dall'art. 46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano), nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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