Corte costituzionale
Sentenza n. 147/2005
Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
- art. 3, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
- art. 4, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 29323
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4. Il giudice 'a quo', infatti, non svolge alcuna argomentazione in relazione a tali disposizioni, sviluppando le proprie censure esclusivamente con riguardo ad altra disposizione di tale legge.
Massima n. 29324
La materia oggetto della legge regionale censurata attiene alla tutela della salute, materia di competenza legislativa concorrente, per cui compete al legislatore statale determinarne i principi fondamentali. Questi sono tuttora rinvenibili nell’art. 36, comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e sono esplicitamente attuati, in termini che non appaiono irragionevoli o configgenti con specifiche disposizioni costituzionali né eccedenti la discrezionalità del legislatore regionale, dalla legge regionale in esame. Le limitazioni in essa previste, invero, traggono origine da previsioni della legge statale e non determinano alcuna illegittima preclusione allo svolgimento dell’attività lavorativa, poiché, come la Corte ha più volte affermato, dal riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, purché essi siano preordinati, come nella specie, alla tutela di altri interessi e altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto di protezione costituzionale. Il limite territoriale in essa previsto con riguardo all’attività sugli animali d’affezione, inoltre, essendo finalizzato ad individuare limitazioni all’interno della Regione stessa, non si pone quale limite alla libera circolazione delle persone e delle cose nel territorio Regionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al n. 359 del 2002 indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della predetta legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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