Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2005
Corte cost., sent. 18 marzo 2005, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2005
- Data di deposito
- 18 marzo 2005
- Data di decisione
- 7 marzo 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 215, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 216, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 217, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29269
Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 215, 216 e 217 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 devono essere trattate congiuntamente per l’omogeneità della materia, mentre le altre questioni, sollevate dal medesimo ricorso, relative ad altre disposizioni della medesima legge, sono state o saranno oggetto di separate pronunce.
Massima n. 29270
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006), al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215), la previsione che il fondo è «destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» (comma 216), e che è rimessa a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la individuazione delle aree suindicate e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi (comma 217), violano l’art. 117 della Costituzione, in quanto, escluso che l’intervento possa essere ricondotto nell’ambito delle misure parafiscali, la peculiarità dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari e l’eseguità delle somme globalmente stanziate non consentono di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico, ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall’art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, in relazione alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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