Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/2005
Corte cost., ord. 14 gennaio 2005, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/2005
- Data di deposito
- 14 gennaio 2005
- Data di decisione
- 11 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 4, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29047
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con gli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui pone quale elemento ostativo all’ingresso ed alla permanenza in Italia dello straniero l’intervenuta condanna anche a seguito di patteggiamento, per determinati reati, senza prevedere un’ulteriore verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto. Poiché nei giudizi 'a quibus' sono impugnati i provvedimenti del questore che hanno negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per avere gli interessati riportato condanne a seguito di patteggiamento per reati concernenti gli stupefacenti, e non anche i provvedimenti di espulsione, per i quali il giudice amministrativo è del resto carente di giurisdizione, le questioni, proposte con riferimento alle conseguenze che gli stranieri extracomunitari potrebbero subire in ordine alla loro successiva espulsione dal territorio nazionale, sono prive di rilevanza nei giudizi 'a quibus'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 gennaio 2005.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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