Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/2005
Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/2005
- Data di deposito
- 2 marzo 2005
- Data di decisione
- 23 febbraio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
- art. 1, comma 2, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
- art. 13, legge n. 166 del 1° agosto 2002
- art. 14, legge n. 166 del 1° agosto 2002
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 29237
E’ manifestamente inammissibile per irrilevanza derivante dal palese difetto di competenza del giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, degli artt. 13 e 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevedono la partecipazione degli enti locali interessati, nella forma dell’intesa, all’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, a causa della asserita lesione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Ed invero, il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, come tale rilevabile 'icto oculi', comporta l’inammissibilità della questione sollevata per irrilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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