Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/2005
Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/2005
- Data di deposito
- 28 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 204-bis, comma 5, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 204-bis, comma 6, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29198
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso – proposto avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale – il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, in quanto, con sentenza n. 114 del 2004, la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Castellammare di Stabia, Firenze, Caserta, Vasto, Montorio al Vomano, Torre Annunziata, Cairo Montenotte, Mileto, Marsiconuovo, Novi Ligure, Sondrio, Bonorva, Penne, Bassano del Grappa, Revere, Reggio Calabria, Milano, Lugo, Cesena, Varese, Torino, Terracina, Genzano di Roma, Viadana, Catania, Ivrea e Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze