Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
  • legge n. 73 del 23 aprile 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29686

Vanno restituite ai giudici a quibus, per un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, 27 e 102 Cost., dell'art. 3, comma 3, del d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in quanto, con sentenza n. 144 del 2005, resa successivamente alle ordinanze di rimessione in esame, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del detto art. 3, comma 3, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, con conseguente sostanziale modifica della disciplina della disposizione sulla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio. - Illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione: sent. n. 144 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, alla Commissione tributaria provinciale di Macerata, alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, alla Commissione tributaria provinciale di Bari ed alla Commissione tributaria provinciale di Benevento.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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