Corte costituzionale
Ordinanza n. 315/2005
Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 315/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29686
Vanno restituite ai giudici a quibus, per un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, 27 e 102 Cost., dell'art. 3, comma 3, del d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in quanto, con sentenza n. 144 del 2005, resa successivamente alle ordinanze di rimessione in esame, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del detto art. 3, comma 3, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, con conseguente sostanziale modifica della disciplina della disposizione sulla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio. - Illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione: sent. n. 144 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, alla Commissione tributaria provinciale di Macerata, alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, alla Commissione tributaria provinciale di Bari ed alla Commissione tributaria provinciale di Benevento.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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