Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/2005
Corte cost., ord. 24 giugno 2005, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/2005
- Data di deposito
- 24 giugno 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, come modificato ed integrato, legge della Regione Lombardia n. 22 del 19 novembre 1999
- art. 3, legge della Regione Lombardia n. 18 del 23 novembre 2001
- art. 22, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 22, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 44, comma 2, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29485
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma, e 44, comma 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui applica la facoltà di denuncia di attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, recanti precise disposizioni plano-volumetriche, con riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Regione Lombardia ha emanato la legge 11 marzo 2005, n. 12, la quale contiene una nuova disciplina organica del governo del territorio. Sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, all'art. 3, ha sostituito il testo dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, modificando la disciplina della dichiarazione di inizio attività ai cui principî si richiamava l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze