Corte costituzionale
Ordinanza n. 228/2005
Corte cost., ord. 8 giugno 2005, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 228/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 44, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 7, comma 1, lettera c) in relazione, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 726, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 29445
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non consente il ricorso ai riti alternativi e, in particolare, all'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost. Infatti, le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Le ragioni che giustificano l'omessa previsione del patteggiamento escludono, a loro volta, che sia ravvisabile una violazione del diritto di difesa. Quanto alle censure mosse in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega.
Massima n. 29446
E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza e la difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 del codice penale, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione della contravvenzione descritta da tale norma (atti contrari alla pubblica decenza), limitatamente all'ipotesi di condotta colposa, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Pavia, dal Giudice di pace di Vittorio Veneto e dal Giudice di pace di Conegliano, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche del sistema penale e tributario), in relazione all'art. 726 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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